Torniamo a parlare di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e della sua validità o meno ai fini dell’accesso alle graduatorie ad esaurimento.
La posizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Le note pronunce del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.11/2017, n.4/2019 e n.5/2019 avevano enunciato un principio molto chiaro, nell’ottica del Giudice amministrativo: il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 non ha valore abilitante, in quanto allo stesso viene riconosciuto valore legale solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione.
La diversa lettura della Corte di Cassazione
Questo principio è stato tuttavia rivisto dalla Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 15 febbraio scorso (n.3830/2021), secondo la quale va invece riconosciuta la natura abilitante del titolo, risolvendo – si spera in via definitiva- le problematiche ingenerate dalle affermazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che comportavano l’impossibilità per i diplomati magistrali non solo di ottenere l’inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia riservata ai docenti abilitati, ma addirittura di insegnare.
Tuttavia, pur nel confermare il valore abilitante del diploma magistrale, la Cassazione ha sostenuto che il conseguimento di un titolo abilitante prima della chiusura delle graduatorie permanenti non sarebbe sufficiente a legittimare l’inserimento in GAE, in quanto l’art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, si sarebbe limitata a fare salvo il diritto all’ inserimento solo dei docenti che avrebbero potuto richiedere l’inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti.
Il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 non consente l’accesso alle Gae
Secondo la pronuncia in commento, i diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 non potrebbero pertanto richiedere l’inserimento in GAE, in quanto la precedente normativa avrebbe consentito l’inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie permanenti ai soli docenti che, oltre al possesso del diploma, avevano anche superato una procedura selettiva.
Alla luce della citata pronuncia della Corte di Cassazione, e del già noto orientamento del Consiglio di Stato, sembrano ridursi ulteriormente i margini di speranza per il buon esito dei numerosi giudizi ancora pendenti, risultando ancora più urgente un intervento di natura legislativa che offra la giusta tutela alle migliaia di docenti coinvolti in questa annosa vertenza.
Si attendono nuove pronunce sui diplomati magistrale
Nelle prossime settimane si attende la decisione da parte del Consiglio di Stato di alcuni ricorsi in appello, e vedremo come i Giudici di Palazzo Spada affronteranno il problema dei docenti inseriti in Gae con riserva e già assunti a tempo indeterminato, mentre a fine marzo dovrebbero esprimersi le Sezioni unite della Corte di Cassazione in ordine alla individuazione – definitiva – del Giudice munito di giurisdizione in questa materia.