Il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali non è soggetto ad alcun potere discrezionale e non è legittimo il diniego del Dirigente scolastico alla richiesta del lavoratore.
A dirlo è il Tribunale di Potenza che, con la sentenza n. 544 del 4 ottobre scorso (riportata sul sito della Gilda degli insegnanti), si è espresso sul caso di una docente di una scuola superiore, alla quale erano stati negati (nell’aprile del 2011) due giorni di permesso per un viaggio all’estero.
La motivazione dei Dirigente scolastico: la docente si era già assentata nel corso del 2010 per tre sabati (uno a titolo di sospensione disciplinare disposta dallo stesso dirigente), la classe che restava scoperta avrebbe dovuto sostenere gli esami di stato, la docente avrebbe potuto programmare il viaggio all’estero nelle “imminenti festività pasquali”.
Per il Giudice del Lavoro di Potenza il diniego però è illegittimo.
L’art. 15, comma 2, CCNL prevede, infatti, che il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personale o familiari, da documentare anche mediante autocertificazione. Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede poi che il personale abbia diritto a n. 6 giorni di ferie, da fruire nel corso dell’attività didattica, la cui fruizione, esattamente come per i tre giorni di permesso condizionata dalla sussistenza di due soli presupposti: la richiesta preventiva e la autocertificazione della motivazione, personale o familiare.
Nei motivi personali ben può rientrare un viaggio all’estero, indipendentemente dal fatto che ci si rechi all’estero per motivi di studio o semplicemente per svago.
Secondo il ragionamento dei giudici, “dalla lettura combinata del comma 2 dell’art 15 con l’art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere discrezionale” e quindi è illegittimo il diniego da parte del Dirigente, tra l’altro motivato sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l’art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio.