Categorie: Personale

Il Dirigente non può sindacare sul diritto ai permessi per motivi personali

Il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali non è soggetto ad alcun potere discrezionale e non è legittimo il diniego del Dirigente scolastico alla richiesta del lavoratore.
A dirlo è il Tribunale di Potenza che, con la sentenza n. 544 del 4 ottobre scorso (riportata sul sito della Gilda degli insegnanti), si è espresso sul caso di una docente di una scuola superiore, alla quale erano stati negati (nell’aprile del 2011) due giorni di permesso per un viaggio all’estero.
La motivazione dei Dirigente scolastico: la docente si era già assentata nel corso del 2010 per tre sabati (uno a titolo di sospensione disciplinare disposta dallo stesso dirigente), la classe che restava scoperta avrebbe dovuto sostenere gli esami di stato, la docente avrebbe potuto programmare il viaggio all’estero nelle “imminenti festività pasquali”.
Per il Giudice del Lavoro di Potenza il diniego però è illegittimo.
L’art. 15, comma 2, CCNL prevede, infatti, che il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personale o familiari, da documentare anche mediante autocertificazione. Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede poi che il personale abbia diritto a n. 6 giorni di ferie, da fruire nel corso dell’attività didattica, la cui fruizione, esattamente come per i tre giorni di permesso condizionata dalla sussistenza di due soli presupposti: la richiesta preventiva e la autocertificazione della motivazione, personale o familiare.
Nei motivi personali ben può rientrare un viaggio all’estero, indipendentemente dal fatto che ci si rechi all’estero per motivi di studio o semplicemente per svago.
Secondo il ragionamento dei giudici, “dalla lettura combinata del comma 2 dell’art 15 con l’art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere discrezionale” e quindi è illegittimo il diniego da parte del Dirigente, tra l’altro motivato sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l’art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio.
Lara La Gatta

Articoli recenti

Alunni stranieri nelle classi, non si ferma la polemica fra Valditara e Lagioia. Nostra INTERVISTA Mario Maviglia

Il caso della querela del ministro Valditara allo scrittore Nicola Lagioia sta alimentando nuove polemiche…

21/12/2024

TikTok si prende gioco dei giovani, bloccati gli accessi per un anno ma solo in Albania

I giovani sono sempre più “schiavi” dei social media. Tanto che, sulla scia di quanto…

21/12/2024

Compilazione domanda concorso docenti 2024: ecco come fare, passo dopo passo – I VIDEO TUTORIAL

Dall'11 dicembre 2024 e fino alle ore 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024 sarà possibile…

21/12/2024

Oggi è il Solstizio d’inverno, da domani in marcia per la Primavera

Pare che proprio alle ore 10,21 esatte di oggi, 21 dicembre, sia entrato, bene accolto, il…

21/12/2024

Linee guida Educazione Civica, un docente Valditara: “Farò l’opposto. Spero non mi decurti lo stipendio”, la lettera virale

In questi giorni è diventata virale sui social la lettera di un docente, pubblicata sul…

21/12/2024

Bambino affidato al padre scappa da scuola e ferma la Polizia dicendo di voler stare con la madre: lei denuncia l’istituto

Una vicenda alquanto contorta è avvenuta a Catania quasi un mese fa, resa nota soltanto…

21/12/2024