L’introduzione dell’art. 417 bis nel codice di procedura civile consente la rappresentanza in giudizio per conto della Pubblica Amministrazione limitatamente ai giudizi di primo grado ai “dipendenti”.
In forza di questa disposizione legislativa avviene frequentemente, ma si potrebbe dire quasi sempre, di trovare i dirigenti scolastici in udienza per la difesa dell’amministrazione davanti al giudice del lavoro in cause riguardanti il contenzioso dell’istituto che dirigono.
Ciò comporta un notevole carico di lavoro per questi ultimi perché essi non si limitano soltanto alla predisposizione di relazioni per l’Avvocatura dello Stato o alla trasmissione di documenti ma provvedono, di fatto, a compiti più complessi come la redazione degli atti difensivi e le attività di udienza.
Fra l’altro, l’art. 417 bis è stato oggetto di critica da parte della dottrina che mettendolo in relazione all’art 33 comma 5 della Costituzione ha rilevato un conflitto, in quanto quest’ultimo prescrive il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale ed il diritto costituzionalmente garantito alla P.A. di avere un’adeguata difesa in giudizio.
La recente giurisprudenza costituzionale ha però superato la questione legittimando la difesa in virtù del rapporto organico instaurato fra P.A e il suo dipendente.
In ogni modo per diminuire il carico di lavoro potrebbe essere costituito un pool di dipendenti magari dotati di competenze specifiche per la gestione del contenzioso da assegnare alla istruzione e prosecuzione delle cause, limitando l’attività dei D.S. ad una semplice relazione. Si tratta di una ipotesi che andrebbe valutata ed eventualmente messa in pratica attraverso una mirata normativa riguardante la costituzione degli organici degli uffici periferici e l’affidamento di specifici incarichi.
L’avvocatura da parte sua non difende solo le amministrazioni scolastiche e prospettare un aumento del suo organico per diminuire le deleghe in primo grado è una soluzione meno praticabile.
La difesa in giudizio è impegnativa, richiede anche in molti casi, tempi brevi e inevitabilmente assorbe molto tempo ai D.S. a cui sono affidate tante altre attività altrettanto importanti per l’istituzione scolastica.
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