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Il Dirigente Scolastico non può “cancellare” le note: il registro di classe è un atto pubblico

Una professoressa, docente di lettere di lunga esperienza, aveva messo una nota sul registro elettronico con la quale riferiva di un comportamento riprovevole tenuto da un suo allievo.

Il testo della nota era il seguente: “Invitato a riparare un voto negativo avuto nella lezione precedente, l’alunno …. si è rifiutato usando un tono minaccioso e rivolgendo nei confronti della docente la parola “infame”; la docente concludeva, chiedendo un incontro con un genitore del medesimo alunno.

I buoni rapporti con i “clienti”

Dopo alcuni giorni, con sua grande sorpresa, la professoressa notava che la suddetta nota non compariva più sul registro.

Era accaduto che -a seguito delle lamentele dei genitori dell’alunno e non volendo contrariare gli stessi in virtù di un malinteso spirito aziendalistico- il Dirigente Scolastico era intervenuto sul registro elettronico.

La natura del registro di classe

Come è noto, il registro di classe è un documento con valore di atto pubblico, mentre al docente compete la qualifica di pubblico ufficiale.

Ciò significa che tutto ciò che risulta nel suddetto registro fa fede fino a querela di falso.

Per fare un esempio, se uno studente viene accusato di aver commesso un reato in un determinato giorno e ad una certa ora, potrà facilmente difendersi dimostrando che in quel momento si trovava a scuola, come risulta inoppugnabilmente dal registro di classe.

L’intervento sul registro.

Proprio per la sua natura di atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il registro di classe “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché (..) degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”.

Appare evidente pertanto che in nessun modo il Dirigente  Scolastico può alterare o modificare un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale.

Registro elettronico e registro cartaceo

Se qualunque intervento sul registro cartaceo (cancellazioni, alterazioni, ecc.) è facilmente individuabile, con l’introduzione del registro elettronico è più semplice far “sparire” la nota.

Questa possibilità non deve però ingannare.

E’ noto infatti che un tecnico informatico può facilmente risalire al documento originale.

Non solo.

E’ possibile anche verificare quando le modifiche sono state effettuate  e – soprattutto- da chi.

Infatti, per aprire ed intervenire sul registro elettronico, occorre digitare una password con la quale l’utente è registrato al sistema.

Se è difficile scoprire l’autore di una cancellazione sul registro cartaceo, nel caso del registro elettronico il colpevole avrà messo la sua firma sul reato.

Francesco Orecchioni

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