1. Il Ds non ha alcun potere discrezionale;
2. Il Ds può solo controllare formalmente la domanda e la documentazione allegata;
3. Il Ds non può comparare le esigenze scolastiche con quelle dell’Insegnante;
4. Il Ds non deve verificare l’esistenza di costi aggiuntivi e la possibilità di sostituire l’insegnante che si avvale delle ferie o del permesso con altro personale in servizio.
Quindi, con questa sentenza civica votata al rispetto del contratto, le ferie e i permessi retribuiti durante l’anno scolastico, in periodi di attività didattica, non sono più un problema: il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di diniego di un dirigente scolastico di Campobasso.
Il docente, come previsto dall’art. 13 Ccnl 2006-2009 ha diritto ad usufruire, durante l’anno scolastico di 6 giorni di ferie ed inoltre può fruire, secondo l’art. 15, di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari presentando semplice domanda, corredata di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, senza attendere la concessione del dirigente scolastico, che è obbligato a prendere atto della richiesta ed ha solo il compito di controllare la correttezza formale della domanda e dell’autocertificazione.
Tale diritto è stato riconosciuto dal giudice del lavoro del tribunale di Campobasso su ricorso di un insegnante assistito e sostenuto, nella fase stragiudiziale e giudiziale, dal sindacato FGU-Gilda insegnanti.
Il nuovo anno, con questa sentenza, si apre all’insegna del rispetto delle norme contrattuali, troppo spesso vituperate negli anni passati.