La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20059 depositata il 14 luglio 2021, è tornata a ribadire l’incompetenza del Dirigente Scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento.
La materia delle sanzioni disciplinari per i docenti è particolarmente ingarbugliata, in quanto si sovrappongono diverse fonti normative, senza che vi sia stato un opportuno raccordo tra le varie norme
Sostanzialmente risulta disciplinata dal D. Lgs. n. 297/1994, nella parte relativa alle sanzioni disciplinari, formalmente abrogata, ma di fatto ancora vivente, in base all’art. 91 del CCNL di comparto 2006/09 che aveva rinviato ad un’apposita sequenza contrattuale la rivisitazione della materia.
Sulla base di tale normativa, le sanzioni previste per il personale docente sono: censura, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese fino a sei mesi, sospensione per oltre sei mesi e utilizzazione in compiti diversi; destituzione.
Come da tempo invocato dalle Associazioni dei Dirigenti Scolastici (in particolare dall’ANP)- il legislatore negli ultimi anni, prima con il D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e poi con il D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia), ha inasprito le regole in materia disciplinare, apportando significative modifiche al T.U. del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Attualmente, l’art. 55 bis prevede: ”Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale”.
Considerato che ai Capi d’Istituto è stata attribuita la qualifica di Dirigente Scolastico, il Ministero ha pertanto ritenuto che i Dirigenti Scolastici avessero la competenza di irrogare la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni.
L’attribuzione al Dirigente Scolastico del potere di sospensione dei docenti è sempre stata molto discussa, in quanto il Dirigente Scolastico è contemporaneamente il soggetto che avvia il procedimento disciplinare, svolge le funzioni di istruttore e di accusatore e nello stesso tempo giudica il dipendente e lo punisce.
La sua posizione di terzietà è dunque alquanto “dubbia”.
Già da tempo la giurisprudenza di merito aveva escluso che il potere di sospensione fino a 10 giorni potesse essere di competenza del Dirigente Scolastico, non essendo la sanzione “specifica” (sospensione fino a 10 giorni) prevista dalla normativa di settore.
Come si è visto, infatti, la normativa prevede come sanzioni alternative la censura e la sospensione dall’insegnamento fino a un mese, non prevedendo -come specifica ed autonoma sanzione – la “sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni”.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28111/2019 ha da tempo chiarito che il potere di sospensione dei docenti spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
Con quest’ultima Ordinanza, la Corte non ha fatto che ribadire tale principio.
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