Il dirigente scolastico non può irrogare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Lo ha deciso il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 7331/2016, di cui dà notizia la Flc Cgil.
Il Giudice del lavoro ha infatti annullato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di 10 giorni inflitta ad un docente di un istituto comprensivo. Questo perché, secondo il Tribunale pugliese, i dirigenti scolastici non hanno il potere di infliggere sanzioni di questa natura, in quanto la loro competenza è limitata solo alle infrazioni di minore gravità.
Nella sentenza si legge che “il Dirigente ha agito quale organo periferico della P.A. scolastica, e non può considerarsi datore di lavoro della docente che, invece, è il Ministero con il quale la stessa ha stipulato il rapporto di lavoro” sia, circa la illegittimità della sanzione disciplinare nella parte in cui “per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a 10 giorni poiché l’art. 492 del d.lgs. 297/1994 prevede unicamente la sanzione interdittiva minima della sospensione dall’insegnamento fino ad un mese, previsione che radica la competenza dell’ufficio dell’Amministrazione scolastica”.
Ad analoga conclusione sono giunti, recentemente, anche altri tribunali. Ad esempio, anche il Tribunale di Pavia- Sezione Lavoro – consentenza n. 221/16, ha dichiarato la illegittimità e conseguentemente annullato lasanzione disciplinaredella sospensione di giorni dieci, anch’essa irrogata a un docentedal dirigente scolastico di un Istituto comprensivo di un comune in provincia di Milano.
Secondo i Giudici, per il personale docente non si applicano le norme introdotte dalla riforma Brunetta in materia disciplinare, ma continua a valere quanto precedentemente stabilito con il DLgs 297/94.
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