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Il dirigente scolastico può delegare compiti, in nessun caso trasferisce poteri gerarchici al delegato

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Alcuni docenti ci scrivono chiedendo se è legittimo il comportamento autoritario attuato da alcuni colleghi delegati dal dirigente scolastico. Nel caso in specie ci viene chiesto:”Può il docente referente del sostegno, imporre ad un collega il tipo di attività da svolgere e l’aula dove svolgere il servizio?”. Inoltre viene anche chiesto: “È legittimo l’entrata in classe del collaboratore del dirigente scolastico per rimproverare l’insegnante per una sua presunta mancanza?”. Possiamo assolutamente affermare che un referente del sostegno o un collaboratore del dirigente scolastico, anche se delegati a svolgere alcuni compiti organizzativi, non possono e non devono in alcun modo assumere comportamenti autoritari da attuare con gli altri docenti.

Delegati per assolvere compiti

Ai sensi della normativa vigente, il collaboratore del Dirigente scolastico o un referente del sostegno è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, ovvero quello di assoluta parità con tutti gli altri colleghi. Per quanto riguarda la nomina dei collaboratori del ds, che al massimo può raggiungere il numero del 10% dell’organico dell’autonomia, avviene su base fiduciaria senza che tali docenti possano assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Questo 10% di docenti, ai sensi del comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015, possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l’orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…). In buona sostanza tale comma della legge 107/2015 conferma l’eliminazione dei docenti vicari del dirigente scolastico o dei facenti funzione. Solo nei casi di assenze prolungate di un dirigente scolastico, allora l’Ufficio Scolastico Regionale deve provvedere ad un incarico di reggenza, ma non esiste che un delegato del dirigente scolastico assuma poteri decisionali e di natura gerarchica.

A proposito di “vicari” è utile ricordare che il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.

A tal proposito è inequivocabile l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.

Risposte alle domande dei nostri lettori

Il referente del sostegno non può intervenire nella libertà di insegnamento dei docenti di sostegno e non può dare ordini su come e dove fare la lezione. Il referente di sostegno si deve limitare ad alcuni compiti assegnati dal dirigente scolastico, come per esempio quello di coordinare il dipartimento, aiutare il ds per la formulazione dell’orario dei docenti di sostegno e altri compiti del genere.

Il collaboratore del dirigente scolastico non può rimproverare i docenti per presunti comportamenti non conformi al regolamento di Istituto, ma si deve limitare a riferire al dirigente scolastico le problematiche di funzionamento dell’attività di insegnamento di tutta la scuola.