La materia delle sanzioni disciplinari per i docenti è particolarmente ingarbugliata, in quanto si sovrappongono diverse fonti normative, senza che vi sia un opportuno raccordo tra le varie norme
In base al D. Lgs. n. 297/1994, le sanzioni previste per il personale docente sono: censura, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese fino a sei mesi, sospensione per oltre sei mesi e utilizzazione in compiti diversi; destituzione.
Assecondando le richieste delle Associazioni dei Dirigenti Scolastici (in particolare dall’ANP)- il legislatore negli ultimi anni ha apportato significative modifiche al T.U. del pubblico impiego (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), prevedendo all’art. 55 bis che: ” Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale”.
Considerato che ai Capi d’Istituto è stata attribuita la qualifica di Dirigente Scolastico, il Ministero ritiene che i Dirigenti Scolastici abbiano la competenza di irrogare la sanzione della sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni.
Non è di questo avviso la Magistratura.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28111/2019 ha da tempo chiarito che il potere di sospensione dei docenti spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
Tale decisione è stata ribadita con Ordinanza n. 20059 depositata il 14 luglio 2021, con la quale la Corte ha confermato l’incompetenza del Dirigente Scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento.
Una docente in servizio in provincia di Catania si era rivolta al Tribunale di Catania, contestando la sospensione dal servizio di due giorni irrogatale dal Dirigente Scolastico.
L’avvocato Salvatore Marco Spataro, che l’assisteva, faceva notare – tra l’altro- che nel caso in specie difettava il principio di terzietà ed imparzialità, in quanto il Dirigente Scolastico è contemporaneamente il soggetto che avvia il procedimento disciplinare, svolge le funzioni di istruttore e di accusatore e nello stesso tempo giudica il dipendente e lo punisce.
Con sentenza del 3 luglio 2024, il Tribunale di Catania riteneva assorbente il difetto di competenza, osservando che poiché nel settore scolastico non è prevista dalla contrattazione collettiva la sanzione della sospensione fino a 10 giorni, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto (nel caso in specie sospensione fino a un mese), per la quale la legge prevede la competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Dall’incompetenza del Dirigente Scolastico discende la nullità della sanzione[1], avendo il DS operato al di fuori della propria competenza.
L’Amministrazione è statacondannata a restituire alla docente l’importo delle trattenute per i due giorni di sospensione e al pagamento delle spese processuali.
[1] Si ricorda che la sospensione comporta anche un ritardo di un anno nella progressione di carriera.
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