Ad alcuni docenti non sono stati concessi i premessi della legge 104 per assistere i genitori malati, si sono visti negare un diritto per una norma inesistente.
Infatti alcuni docenti ci hanno scritto che nella scuola dove operano, che si trova in un comune che dista meno di 20 km dal comune in cui risiedono con il genitore gravemente malato e bisognoso di assistenza, si sono visti rifiutare il diritto di fruire dei 3 giorni al mese per la legge 104, con la motivazione che tali giorni possono essere concessi se il docente avesse fatto domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 verso almeno una scuola del comune di residenza del genitore.
Per la stessa motivazione i docenti in questione sono stati avvisati di non presentare più richiesta di tali permessi, perché, non avendo presentato istanza di mobilità entro il 6 maggio 2017 con almeno una preferenza di scuola del comune del genitore, il diritto alla fruizione dei 3 giorni ai sensi dell’art 33 comma 3 della legge 104/1992.
Si tratta di una norma inesistente e che non ha fondamento giuridico. Infatti i docenti che assistono i genitori ammalati possono permanere nelle loro sedi di titolarità, anche se queste fossero lontane centinaia di chilometri, e continuare ad usufruire del diritto dei 3 giorni di permesso per assistere i genitori nel loro luogo di residenza. Quindi nessun obbligo di mobilità esiste per chi fruisce dei permessi della 104 per assistere i genitori che vivono in altro comune o anche in altra regione.
Nel caso specifico del docente che ci ha scritto, invece esiste la norma in cui si specifica che qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento usufruendo della precedenza di figlio referente unico che assiste il genitore in stato di gravità.
È utile ricordare che il d.lgs. n. 119/2011 all’art.6 comma 1, ha modificato l’art. 33 della legge 104 del 1992 aggiungendo il comma 3 bis. In tale comma è scritto: “Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”. Anche in questo caso il docente non ha l’obbligo, pena la perdita del diritto a fruire dei 3 giorni di permesso per la legge 104/92, di fare domanda di mobilità verso le scuole del comune di residenza del genitore.
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