Un docente ci scrive sottolineando il fatto che è stato redarguito dalla sua dirigente scolastica per essersi tolto la mascherina in classe durante l’ora di lezione. Eppure scrive sempre lo stesso docente, la dirigente scolastica fuma durante la mattina a scuola le sigarette nelle scale di emergenza dell’edificio scolastico. Ci chiede se il dirigente scolastico possa fumare le sigarette nelle pertinenze della scuola.
La normativa antifumo nelle scuole è chiarissima, con il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e il testo coordinato con la legge 128/2013 di conversione, all’art. 4 comma 2, si specifica quanto segue: “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
In buona sostanza dal 2013 c’è stato un serio inasprimento delle norme anti fumo nelle scuole. É quanto previsto dai nuovi commi, introdotti dalla legge 128/2013, che aggiornano e implementano la legge anti-fumo del 2003. La legge vieta il fumo di sigarette, sigari e anche l’uso delle sigarette elettroniche, sia all’interno dei locali scolastici, compresi gli uffici di Presidenza, del DSGA e della Segreteria, ma anche in tutte le pertinenze della scuola (cortili, scale antincendio, portici, palestre, campetti da gioco, giardini, mense scolastiche, uscite di emergenza, luoghi antistanti la scuola…).
La legge sul divieto di fumo non è solo diretta verso gli studenti, ma si applica nei confronti dei docenti, del personale Ata, del dsga e del ds. Quindi nessuno è escluso dall’obbligo di rispettare la legge anti fumo. A tal proposito rispondiamo al nostro lettore che chiedeva se il ds potesse fumare le sigarette nelle scale antincendio della scuola, appare evidente che proprio il dirigente scolastico, preposto a fare rispettare la legge a scuola, non può nella maniera più assoluta infrangere la legge di divieto di fumo, fumando disinvoltamente la sigaretta in una pertinenza della scuola.
Violare il divieto negli istituti scolastici si tradurrà in un’ammenda pecuniaria che varia da 27,5 a 275 euro, che viene raddoppiata in casi particolari.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione delle norme antifumo, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
A scuola e negli atenei, e poi nel mondo del lavoro, i ragazzi transessuali risultano…
C'è molta delusione per le misure sulla scuola inserite nella legge di bilancio approvata oggi…
Ha fatto bene il ministero dell'Istruzione a non riprogrammare le prove concorsuali del 2022 (per…
Questa mattina, venerdì 20 dicembre, a Zagabria, in Croazia, un 19enne ha fatto irruzione in…
Un docente su due è favorevole a non appesantire il carico di lavoro degli studenti…
Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni…