Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto il testo della legge 114 datata 11 agosto con cui viene convertito il decreto legge n. 90 del 24 giugno scorso.
Al provvedimento (54 articoli in tutto) è dedicato l’intero supplemento ordinario (un centinaio di pagine) che contiene anche il testo della legge coordinato con il precedente decreto (le modifiche apportate nel corso del dibattito parlamentare sono infatti davvero molte e prendono da sole circa 20 pagine).
Le norme che riguardano direttamente (o indirettamente) la scuola sono contenute in pochi articoli.
L’articolo 1, per esempio, cancella per tutto il personale della scuola la possibilità del mantenimento in servizio oltre l’età pensionabile.
L’articolo 6 stabilisce il divieto di affidare incarichi di studio o consulenza al personale in pensione. Sarà possibile conferire incarichi ma solo a titolo del tutto gratuito e per non più di un anno.
L’articolo 7 prevede la riduzione del 50% dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.
Il comma 3 dello stesso articolo precisa: “Con le procedure contrattuali e negoziali previste dairispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali “. In pratica questo significa che sarà comunque possibile ridurre in modo più significativo i permessi orari dei delegati sindacali in modo da non dover ridurre eccessivamente i distacchi veri e propri.
Tutta da decifrare è la norma contenuta nell’art. 17bis: “Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente”. Presa alla lettera questa disposizione potrebbe per esempio significare che al momento delle iscrizioni scolastiche le scuole non potranno chiedere i dati anagrafici di alunni e genitori. Ma è probabile che sulla materia ci sarà un decreto applicativo della Funzione Pubblica.
L’articolo 23 quinquies affronta il vecchio problema della CNPI e sancisce per legge la legittimità di tutti gli atti normativi e amministrativi adottati anche in assenza del prescritto parere del CNPI, sciolto di fatto a partire dal gennaio 2013.
Entro la fine del 2014 dovranno però tenersi le elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che sostituirà definitivamente il CNPI.
Una buona notizia conclusiva: il provvedimento prevede per il 2014 la riduzione delle spese dei Ministeri per circa 700milioni di euro: il Ministero dell’Istruzione non è chiamato a contribuire.
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