Collegio perfetto durante gli scrutini per la validità degli stessi? La sentenza del Tar del Lazio n.31634/2010 del maggio 2010 è paradigmatica in questo senso.
Infatti, come segnala Italia Oggi, in quel caso i giudici amministrativi spiegarono che il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe ed è presieduto dal dirigente scolastico. Nell’attività valutativa opera come un collegio perfetto ed è richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicanti.
Pertanto nel caso in cui un docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati, il dirigente scolastico deve sostituirlo con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il dirigente scolastico può delegare la presidente del consiglio ad un docente che faccia parte dell’organo collegiale.
La delega a presiedere il consiglio deve risultare da provvedimento scritto e deve essere inserita a verbale. È pertanto illegittima la delibera di non ammissione alla classe successiva qualora, oltre al giudizio espresso all’unanimità dal Consiglio di Classe, risulti attribuito il voto finale in una disciplina senza che il corrispondente docente sia stato presente alla seduta, e senza che risulti la sostituzione, e la conseguente delega ad altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi.
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