La scuola è un luogo di relazioni dove, anche laddove ci fossero incomprensioni e conflittualità, bisogna fare attenzione a non sconfinare con le denigrazioni e le diffamazioni. I docenti che pubblicamente, alla presenza di alunni o di altri colleghi, in classe o negli organi collegiali, denigrassero altri professori, non solo rischiano una sanzione disciplinare ma ci sarebbero anche i presupposti della querela.
Se un docente, mancando di deontologia professionale, si lanciasse in critiche e denigrazioni dell’operato di un altro professore con i suoi studenti o con altri colleghi, commetterebbe un grave errore. Non solo è una cosa profondamente sbagliata dal punto di vista deontologico, ma potrebbe anche comportare il rischio di una sanzione disciplinare da parte del proprio dirigente scolastico. Se poi, ad agire in questo modo, fosse un collaboratore del dirigente scolastico, la gravità del gesto potrebbe assumere dimensioni maggiori.
È importante sottolineare che ai sensi dell’art.12, comma 2, del DPR 62/2013, il docente, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione. È opportuno evidenziare anche che il docente, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 62/2013, rispetti i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisca in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Discreditare i colleghi davanti ad un’intera classe significa, senza ombra di dubbio, violare le norme suddette. Offendere pubblicamente un collega, mettendo in dubbio la sua professionalità davanti agli inermi studenti, equivale a fare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.
È utile specificare che i comportamenti di docenti che, durante le loro ore di lezione o durante le attività collegiali, criticano e diffamano il lavoro di altri docenti, sono atteggiamenti che non rispettano i principi di ragionevolezza, di equità, di correttezza e buona fede.
Tali comportamenti tenuti da alcuni docenti dovrebbero essere sempre stigmatizzati dai Dirigenti scolastici che, in caso di testimonianze degli alunni, dei genitori o del personale scolastico, dovrebbero agire contro il docente, avviando l’iter per un’eventuale sanzione disciplinare nei suoi confronti.
Se un docente diffamatore tende a colpire l’onorabilità professionale dei sui colleghi, cercando di ridicolizzarli agli occhi dei suoi studenti, utilizzando impropriamente il suo ruolo di educatore, non solo compie un’azione sgradevole ma sconfina in un vero e proprio reato. Un caso del genere, se effettivamente riscontrato, può infatti sfociare in una condanna penale per diffamazione. Il reato di diffamazione scatta quando un soggetto, comunicando con più persone, offende la reputazione di un terzo assente. Nel caso quindi in cui un docente, che si rivolge ai suoi alunni durante l’ora di lezione o ai colleghi durante un’attività collegiale, sostenendo che un altro docente non va ascoltato perchè non è in grado di svolgere il suo ruolo, potrebbe essere querelato per diffamazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.42064/2007 ha precisato che: “In tema di tutela penale dell’onore, al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto della fattispecie incriminatrice di cui all’art.594 codice penale, occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale”.
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