Partiamo con la premessa fondamentale che, la puntualità, il rispetto dell’orario di servizio, nonché la vigilanza degli alunni, sono prerogative deontologiche importantissime nella professione docente.
Detto questo è normale ed ovvio che a tutti può capitare, nell’eccezionalità di uno o di qualche episodio, di lasciare la classe incustodita per qualche minuto.
Può capitare un malore temporaneo del docente, che richieda il suo allontanamento dalla classe qualche istante, può anche capitare la necessità di allontanarsi dalla classe per qualche minuto per consegnare un importante documento in segreteria, magari anche in qualità di coordinatore di classe o di RSU, e poi a chi non capita per esempio di soffermarsi qualche minuto a scambiare due parole con il collega incrociato sulle scale, per motivi strettamente scolastici e didattici? A volte si tarda qualche minuto anche per concludere un argomento didattico in un’altra classe.
La domanda che ci poniamo rispetto a questi ritardi occasionali e fatti involontariamente, è la seguente: “il ritardo di questo tipo è sanzionabile dal dirigente scolastico?”. Da una recentissima sentenza del giudice del lavoro di Bari, sembrerebbe proprio di no. Nel caso specifico si tratta della sanzione disciplinare fatta da una dirigente scolastica per il ritardo di 5 minuti di un docente RSU, che ha lasciato incustodita la propria classe durante il suo orario di servizio, per recarsi in segreteria al fine di richiedere la registrazione al protocollo di un documento afferente la propria attività di RSU.
Alla sanzione disciplinare avviata dalla solerte dirigente é corrisposto un ricorso ex art. 28 legge n. 2330/13 della GILDA – UNAMS degli insegnanti. Bisogna dire che il giudice ha tenuto conto, nel merito della sua decisione, del fatto che il sanzionato era un rappresentante sindacale e sia del fatto che il documento protocollato in segreteria trattava la richiesta sottoscritta da 41 docenti, di convocazione straordinaria ed urgente di un collegio di docenti per poter discutere e deliberare alcune proposte riguardanti l’applicazione delle normative adottate di recente in ambito scolastico. Bisogna dire che da parte del dirigente scolastico è stata montata una imponente e dispendiosa macchina sanzionatoria, per colpire il rappresentate sindacale della scuola a causa di pochi minuti di ritardo, senza che ci fossero state, tra l’altro, contestazioni o lamentele in quel momento per il disagio procurato alla classe o agli altri docenti o all’istituto in genere onde poter constatare nel contraddittorio di più persone l’effettivo mancato rispetto dell’orario per una manciata di minuti.
C’è da aggiungere che, e questo sia di esempio a tutti i docenti che si trovassero costretti a lasciare per qualsiasi motivo la classe, il docente prima di allontanarsi dalla classe per recarsi a protocollare il documento aveva chiesto alla collaboratrice scolastica del piano di vigilare in sua assenza. Per le motivazioni su scritte il giudice del lavoro di Bari con declaratoria di illegittimità ed antisindacalità della condotta posta in essere dal dirigente scolastico, annulla la sanzione al docente RSU e condanna l’amministrazione alle spese legali.
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