Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.3408 depositata il 3 febbraio scorso) in merito alla retribuzione dei docenti chiamati a svolgere funzioni delegate del dirigente scolastico.
Un docente aveva chiesto il pagamento dell’indennità di funzioni superiori
La vicenda processuale tra origine da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un docente che aveva svolto – a suo dire – le funzioni di vicario del dirigente scolastico.
In particolare, il docente aveva richiesto, ed ottenuto dal Tribunale, l’emissione di una ingiunzione di pagamento a carico del Ministero dell’Istruzione, per la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 69 del C.C.N.L. 1995 sostenendo di avere assolto le funzioni di docente vicario del dirigente scolastico.
L’art.69 del CCNL 1995
Il Tribunale aveva concesso l’intimazione di pagamento applicando la disposizione di cui all’art.69 del CCNL 1995, a mente del quale “Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, …, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento”.
La Corte d’Appello aveva escluso il diritto all’indennità
In sede di giudizio di secondo grado, la Corte d’appello di Potenza aveva tuttavia escluso il diritto al pagamento dell’indennità in questione, tenuto conto che i compiti specificamente assegnati al ricorrente
(quali sostituzione docenti assenti, controllo firme, supporto redazione circolari), non costituivano affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie.
I motivi del ricorso in Cassazione
Proposto ricorso in Cassazione, il docente ha tuttavia rilevato, che una corretta lettura dei decreti di conferimento dell’incarico avrebbe dimostrato che oggetto di delega era stata la sostituzione del dirigente dell’istituzione scolastica, lamentando inoltre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14, comma 22, d.l. n. 95/2012 e dell’art. 69 C.C.N.L. 1995, così come richiamato dall’art. 146, comma 1, lett. g), punto 7 C.C.N.L. 1997.
La ricostruzione normativa
Oggetto dello scrutinio di legittimità affidato alla Suprema Corte è stato la portata da attribuirsi all’art. 14, comma 22, d.l. n. 95/2012 e alle disposizioni collettive in materia di funzioni superiori o vicarie.
Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour sono partiti dall’esame della disposizione di cui all’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, …“.
Intervenendo con una norma di interpretazione autentica, con l’art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 135, n. 95/2012, il Legislatore ha chiarito che “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. relativo al personale scolastico“.
La delega non attribuisce funzioni vicarie o superiori
Secondo la lettura offerta dalla Corte di Cassazione, dalle predette disposizioni legislative emerge come il dirigente abbia facoltà di delegare compiti ai suoi collaboratori, ma il rilascio di tale delega non costituisce affatto attribuzione di funzioni vicarie o superiori.
Inoltre, secondo i Giudici di Piazza Cavour la norma di cui all’art. 14, comma 22, del D.l. 95/2012 esclude che al docente al quale siano delegati compiti all’interno della istituzione scolastica, venga corrisposta una qualsiasi indennità, in quanto allo stesso può essere riconosciuta esclusivamente una remunerazione accessoria ai sensi dell’art. 88 del C.C.N.L. 2006/2009.
In conclusione, secondo la Corte la delega di compiti ai docenti non comporta l’affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie e la retribuzione del docente delegato può avvenire solo con le risorse finanziarie destinate ai compensi accessori e non con l’indennità di funzioni superiori.