La formulazione dell’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.
Non esiste, quindi, alcuna differenziazione tra organico di diritto e organico di potenziamento in quanto tutti e due gli organici confluiscono in quello dell’autonomia.
Il Dirigente Scolastico non può assegnare un docente dell’organico di diritto spostandolo su quello di potenziamento, ma deve necessariamente seguire dei precisi criteri che vengono stabiliti dal Consiglio d’Istituto e successivamente deliberati dal Collegio dei Docenti.
Se gli organi deliberanti approvano progetti legati all’ampliamento dell’offerta formativa rientranti nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), allora il Dirigente Scolastico può prendere la decisione di quali docenti assegnare alle classi e quali affidare all’organico di potenziamento.
Inoltre il docente di potenziamento viene utilizzato quale “tappabuchi” per le supplenze e nemmeno ciò è legale.
Mario Bocola
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