Un’ordinanza storica, emessa dal Collegio dei giudici del lavoro di Reggio Calabria, stabilisce legittimo il trasferimento urgente di un docente troppo conflittuale.
Il docente in questione era entrato in una rivalità quotidiana con tutte le componenti della scuola in cui era titolare da oltre dieci anni, per questo motivo il Direttore Generale dell’Usr Calabria, dopo avere acquisito la relazione ispettiva e un’enorme mole documentale sulla vicenda, ha stabilito di trasferire con immediatezza, per incompatibilità ambientale, il docente in altro Istituto dello stesso comune di titolarità.
Il provvedimento – arrivato con l’ordinanza n. 17826/2016 del 9 dicembre scorso – è giunto in conformità con quanto previsto dalla legge, dopo avere anche fornito l’opportunità al docente di controbattere alle accuse mosse contro di lui.
In effetti, il docente, pensando di avere ragione, era passato al contrattacco, denunciando di avere subito un’ingiustizia. Sembra anche, sostenendo che contro di lui ci fosse stato un “complotto”, ordito dalla dirigente scolastica con la complicità dei sindacati e il compiacimento di alcuni docenti della scuola.
La questione si è risolta definitivamente a livello di giustizia amministrativa per opera del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria che ha emesso due ordinanze di primo e secondo grado: le ordinanze condannano il docente alle spese e definiscono pienamente legittimo il provvedimento emesso dal direttore generale dell’Usr Calabria.
Il Collegio dei giudici del lavoro ha evidenziato, infatti, che i profili di incompatibilità ambientale emersi non riguardano solo i rapporti diretti del docente con la dirigente scolastica, ma anche i rapporti con molti colleghi, nonché i rapporti tra il docente e gli alunni delle sue classi.
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Infatti, sostengono i giudici, la documentazione del ricorrente concernente attestati di stima di alcuni ex alunni, non rilevano al fine elidere le situazioni documentate dalla Amministrazione di comportamenti attivi del ricorrente con pressioni verso i docenti, i rappresentanti sindacali, alcuni genitori e personale amministrativo, condotte di lamentale di alunni circa argomenti politici usati in sede scolastica o giudizi negativi su personalità politiche di governo.
Per il tribunale del lavoro, dunque, si tratta di fatti oggettivi, contenuti in documentate denunce di persone che allo stato rappresentano segno di tipico e diffuso di venir meno della serenità dell’ambiente scolastico in cui operava il ricorrente.
In buona sostanza, i giudici hanno stabilito che la documentazione prodotta dall’amministrazione, relazionata dalla visita ispettiva, riporta oggettivamente un perturbamento grave dei rapporti e rendendo meritevole di intervento.
I giudici, nella doppia ordinanza, hanno sottolineato che il difetto del requisito del fumus rende superflua la disamina dell’ulteriore requisito del periculum. Pertanto, il reclamo del docente è infondato e va rigettato, dovendosi confermare l’ordinanza impugnata.
In conclusione, con questa ordinanza, si avvalora il fatto della legittimità di un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale con immediata applicazione causata dal comportamento molesto di un docente.
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