Riepiloghiamo sinteticamente i fatti: un docente, in congedo per 10 giorni di malattia, non viene trovato in casa dal medico fiscale, per essere sottoposto a relativo accertamento. Il dirigente decide di decurtargli lo stipendio per l’equivalente di 10 giorni lavorativi. Il docente ricorre al Tar dell’Emilia Romagna, in prima istanza.
Successivamente, visto il pronunciamento negativo, propone appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale. Il Consiglio di Stato ha dato, infine, ragione al docente, ingiungendo all’Amministrazione di restituire la somma trattenuta, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che "la sanzione della decadenza dal trattamento economico svolge una rilevante funzione di deterrenza e sanzione proprio in quanto intende colpire comportamenti del dipendente che tendono a vanificare o rendere difficile l’accertamento del suo stato di malattia…" non ravvisa, nel caso in esame, colpa da parte del docente, il cui comportamento "… appare ispirato alla preoccupazione di fornire alla sua amministrazione gli elementi idonei a controllare il suo stato di salute… non si comprende la logica ed il rigore di un comportamento sanzionatorio che doveva essere preceduto, nel caso in esame, da un minimo di verifiche e riscontri".
In conclusione, prima di procedere alle trattenute sullo stipendio degli insegnanti, i dirigenti farebbero bene a disporre i necessari controlli.