La Corte dei conti, Sezione Piemonte, con la deliberazione n. 174/2015 è intervenuta sul riconoscimento di un congedo straordinario per l’assistenza di un familiare disabile.
In particolare, il caso interessava un dirigente scolastico che aveva concesso il congedo straordinario per gravi motivi familiari, ex art. 42, comma 5 d.lgs 151/2001 ad una docente per assistere il suocero in stato di handicap grave, questo anche nonostante la presenza del figlio dello stesso suocero che escludeva la legittimità dell’affine.
Infatti, secondo la sentenza della Corte Costituzionale 203/2013, benché si sia estesa la possibilità di fruizione del congedo ai parenti e affini entro il terzo grado, è stato comunque previsto, tra i soggetti medesimi, un rigido ordine gerarchico, individuando tra i legittimi beneficiari del diritto il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, ma solo in presenza di cause oggettive di impedimento, vale a dire “mancanza (intesa in termini naturalistici e giuridici, si pensi ad esempio al coniuge legalmente separato), decesso o presenza di patologie invalidanti” del parente di primo grado (quale è il figlio).
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Per quanto concerne la presenza di patologie invalidanti, la norma non offre una precisazione di quali esse siano, né esiste una normativa generale che le individui. Per orientamento consolidato, ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, si fa riferimento all’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, cioè:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Ritornando alla deliberazione in commento, i giudici della Corte piemontese hanno considerato illegittimo il decreto di concessione del congedo straordinario alla docente per l’assistenza del suocero, perché rilasciato pur in presenza del figlio, anch’egli docente a tempo indeterminato. Il figlio infatti, in quanto convivente, “assumeva su di sé il diritto al congedo senza che lo stesso potesse essere delegato, trattandosi di diritto personalissimo inalienabile ed intrasmissibile al di fuori delle rigide ipotesi previste dal legislatore”.
E questo neppure se il figlio risultava affetto da “situazioni di grave disagio personale”, attestate con certificato medico (tra l’altro prodotto successivamente alla richiesta del congedo), perché non si trattava di quelle “patologie invalidanti” in presenza delle quali il diritto sarebbe potuto passare ad altro soggetto legittimato.
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