A volte capita che un docente che si trova in situazione di part time e che chieda assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge, non venga accontentato nella richiesta per mancanza di cattedra intera, anche se c’è la disponibilità di uno spezzone o più spezzoni riferiti alle classi di concorso da lui richieste.
La mancata assegnazione provvisoria disposta dall’ufficio scolastico è del tutto fuori luogo, in quanto il richiedente che si trova in stato di part time può essere assegnato anche in uno spezzone orario o anche nella composizione di due spezzoni orari.
Quanto asserito è suffragato dall’intesa di ipotesi di contratto di mobilità annuale 2014-2015. Infatti nel comma 8 dell’art.7 del CCNI sulla mobilità annuale del 26 marzo 2014 è scritto quanto segue: “Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”.
Quindi ai docenti in condizioni di part time su un orario di 12 ore settimanali possono essere assegnati anche due spezzoni orari di 6 ore ciascuno, agevolando in questo modo il ricongiungimento e favorendo la richiesta del docente. Siamo a conoscenza di uffici scolastici che non tengono conto delle dichiarazioni di part time ed assegnano solo cattedre intere, sostenendo che il verbo usato nel contratto “ può essere” non rappresenta un obbligo ma semplicemente una facoltà. Ma sarà veramente così? Pare proprio di no, il termine utilizzato “può essere effettuata” su spezzoni, lascia solo la facoltà all’ufficio scolastico di optare se dare una cattedra intera che successivamente verrà ridotta nell’orario di servizio dal dirigente scolastico in ragione del tipo di part time, oppure se dare uno o più spezzoni fino a coprire l’orario di servizio del docente in part time.
Se non ci fossero cattedre intere ma solo spezzoni orari, l’ufficio sarebbe comunque tenuto ad effettuare l’assegnazione nello spezzone orario supposto che questo sia pari alle ore di part time richieste.
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