Una docente ci pone questa domanda: “la dirigente scolastica mi ha vietato di svolgere i corsi di recupero in un’altra scuola, lo può fare?”.
È il caso di una docente di matematica titolare in un Istituto tecnico industriale che chiede l’autorizzazione alla propria dirigente scolastica per potere svolgere i corsi di recupero in un liceo scientifico dello stesso ambito territoriale della scuola di titolarità. La dirigente scolastica convoca la docente nell’ufficio di presidenza della scuola di titolarità e comunica “verbalmente” la contrarietà ad autorizzarla a fare lezioni in altre scuole.
Eppure il contratto collettivo nazionale della scuola all’art.35, che riguarda le collaborazioni plurime, specifica che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
Quindi ai sensi del comma 1 dell’art.35 del CCNL scuola 2006-2009, un Ds deve autorizzare un proprio docente a prestare la sua collaborazione professionale ad un’altra scuola a condizione che non interferisca con l’orario di servizio curricolare e con quello delle attività collegiali previste dal comma 3 dell’art.29 dello stesso contratto.
Con la legge 107/2015 le collaborazioni plurime trovano una maggiore considerazione e un rafforzamento in ragione dei possibili “accordi di rete” ai sensi del comma 70 della Buona scuola.
Sulla base delle norme su citate appare del tutto evidente che la docente che ci ha posto la domanda in cui emergeva la contrarietà della dirigente scolastica ad autorizzare la prestazione della suddetta collaborazione in altra scuola, è pienamente legittimata a svolgere i corsi di recupero nella scuola diversa da quella dove è titolare.
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