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Il docente può rifiutare la nomina di coordinatore di classe?

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Ad inizio anno scolastico i dirigenti scolastici ed i reggenti di tutte le scuole del regno sono impegnati, tra le altre cose, a nominare d’ufficio i docenti come coordinatori di classe.

Ma è un obbligo da parte del docente accettare questa nomina che piove dall’alto molto spesso senza oneri o con qualche spicciolo dal fondo dell’istituzione scolastica? La risposta è no, non c’è nessun obbligo da parte del docente ad accettare la nomina a coordinatore di classe!
L’incarico di coordinatore può essere legittimamente rifiutato perché non rientra tra gli adempimenti obbligatori previsti dal CCNL Scuola. La facoltà di delega a presiedere il consiglio di classe è prevista in fatti dall’art. 5 comma 8 del decreto legislativo n. 297/94 (testo unico delle disposizioni vigenti in materia d’istruzione). Ma alla facoltà di delega in capo al dirigente non fa seguito automaticamente un obbligo di accettazione da parte del docente. 

La delega, infatti, è un atto giuridico con cui un soggetto attribuisce a un altro il potere di rappresentarlo, cioè di compiere in sua vece una mansione. Ma nella semplice delega a presiedere un consiglio di classe, si annidano da decenni, compiti che vanno al di là della mera presidenza del consiglio di classe durante le giornate calendarizzate dal piano delle attività (rappresentanza nei riguardi dei genitori, stesura del piano didattico, gestione dei procedimenti disciplinari, corrispondenza con i genitori degli alunni in difficoltà, collegamento con la dirigenza, organizzazione di iniziative ecc. ecc.,) insomma, un vero “tour de force” per il docente che accetta la nomina di coordinatore di classe.

Tutto ciò non significa che un docente non possa essere designato dal dirigente scolastico coordinatore delle iniziative e delle attività del consiglio di classe, ma tale figura deve essere introdotta e specificamente prevista nel P.O.F. dell´istituzione scolastica (D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1: il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”). Anche qui, la competenza a deliberarne l´istituzione spetta dunque al collegio docenti, in sede di programmazione iniziale.

A quel punto, il dirigente scolastico conferisce le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una delibera dell´organo collegiale.
Ma l´incarico in parola, in quanto non rientra tra le attività di insegnamento normate contrattualmente, non è obbligatorio per il docente, che potrà dichiarare la propria indisponibilità e rifiutare la nomina conferitagli.
Pertanto, considerato che nel CCNL Scuola vigente non è previsto obbligo alcuno in riferimento allo svolgimento dell’incarico di coordinatore di classe, i relativi adempimenti non possono che ricadere nelle attività di lavoro supplementari, che per loro natura, non sono obbligatorie.
La materia è stata più volte oggetto di controversie sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria, tra le tante, l’Ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 54/2003 ha stabilito che tali attività danno titolo ad una retribuzione supplementare; fermo restando che il docente interessato può legittimamente rifiutare l’incarico ad espletare dette attività senza conseguenze disciplinari o che pregiudichino il rapporto di lavoro.
La situazione normativa è rimasta immutata anche dopo l’emanazione del D.lgs. 150/2009 (decreto Brunetta) e della recentissima L.107/2015 (legge sulla cosiddetta “Buona scuola”).

I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, sono e continuano ad essere disciplinati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato come ha sancito il Consiglio di Stato con sentenza n. 21744 del 14 ottobre 2009.