Categorie: Personale

Il docente rifiuta il cambio di orario perché lo ritiene illegittimo

Un professore di matematica di un liceo scientifico, si presenta in classe per fare lezione, come da suo orario scolastico, ma trova una sorpresa.

La classe è stata dirottata, per decisione della Dirigente scolastica e non del Consiglio di classe, a seguire un convegno in aula magna, quindi salta l’ora di matematica e il docente privo di classe è invitato, con un pizzino scritto dalla vicaria, a svolgere un’ora di supplenza in un’altra classe.

Il docente contrariato dall’assenza illegittima della classe e dal fatto di non essere stato avvisato in tempo di questo cambiamento di orario, si rifiuta di andare nell’altra classe e chiede immediatamente un ordine di servizio in cui venga chiarito il motivo dell’inaspettato cambio di orario. La vicaria della scuola sostiene di essere delegata alle sostituzioni dei docenti e che il foglietto in cui è scritta la classe dove il docente di matematica si deve recare, equivale a tutti gli effetti ad un ordine di servizio da eseguire immediatamente. La vicaria inoltre sostiene che il non eseguire la supplenza indicata nel foglietto, potrebbe comportare per il docente non obbediente una sanzione disciplinare per il mancato ordine di servizio.

Il docente per nulla intimorito e convinto di essere dalla parte della ragione, non solo si rifiuta di andare a svolgere la supplenza indicata dalla vicaria, ma si reca in aula magna a vigilare i suoi studenti, impegnati in altra attività, e nel contempo scrive alla dirigente scolastica ritenendo l’accaduto un atto illegittimo.

Storie del genere capitano spesso nelle scuole e possiamo dire che sono situazioni all’ordine del giorno. Bisogna sapere che se un’attività didattica extra curricolare non è programmata e deliberata dal Consiglio di classe, questa attività è di fatto illegittima, quindi per essere svolta necessita della “concessione” da parte dei docenti delle ore di lezione in cui l’attività viene svolta. La dirigente scolastica non ha il potere decisionale, che spetta all’intero Consiglio di classe, di sospendere le ore di lezione, modificando l’orario scolastico, per fare svolgere un’altra attività alla classe.

D’altronde come scritto nel comma 8 dell’art.5 della Legge 297/94, uno dei compiti del Consiglio di classe è la predisposizione della programmazione educativo-didattica, che deve essere redatta nelle prime riunioni dell’inizio dell’anno scolastico al fine di programmare l’anno scolastico stabilendo tutte le attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti. Infatti nella norma suddetta è specificato che i consigli di intersezione, di interclasse e di classe, in particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione.

Quindi se un’attività non è stata regolarmente programmata dal Consiglio di Classe è buona norma, da parte della Dirigente scolastica, chiedere la disponibilità ai docenti della classe di “concedere” l’ora per fare partecipare gli studenti ad un’altra attività. Per cui il comportamento della Dirigente scolastica e della vicaria che volevano imporre al docente il cambio di orario è da censurare, anche perché la comunicazione di una supplenza o di un cambio d’orario fatta verbalmente o su un foglietto volante non ha la valenza di un ordine di servizio.

Lucio Ficara

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