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Il docente trasferito con precedenza non è ultimo in graduatoria

Il trasferimento in una scuola di un docente con precedenza, ai sensi dell’art.13 del CCNI della mobilità 2017/2018, dà precisi diritti.

Innanzitutto possiamo dire che chi è stato trasferito a domanda volontaria e con precedenza per assistenza ad un familiare gravemente disabile, in una scuola ubicata in un comune dove assiste il familiare con art.3 comma 3 della legge 104/92, avrebbe diritto, essendoci le ore disponibili, all’assegnazione del posto in uno dei plessi della scuola all’interno del suddetto comune.

Se invece il Dirigente scolastico assegnasse al docente trasferito con la mobilità 2017/2018, ma con diritto di esercitare la precedenza per assistenza al genitore disabile in stato di gravità, un posto in plesso di altro comune, commetterebbe un atto illegittimo.

Infatti come previsto dal comma 7 dell’art.3 del CCNI sulla mobilità 2017/2018 , appare evidente che il Dirigente scolastico debba salvaguardare le precedenze di cui all’articolo 13 del medesimo contratto.

Infatti nel suddetto comma 7 è scritto:”ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”.

Inoltre è utile sapere che se il docente trasferito con precedenza in una scuola chiedesse l’immediata graduatoria interna d’Istituto, già a partire dall’1 settembre 2017, il Dirigente sarebbe dovuto a farla.

In tal caso il docente trasferito con precedenza per l’anno scolastico 2017/2018 non sarebbe accodato alla graduatoria, come tutti coloro che sono stati trasferiti senza alcuna precedenza, ma dovrebbe essere escluso dalla graduatorie per i perdenti posto e incluso con il proprio punteggio per eventuali cattedre esterne nello stesso comune. A tale proposito sarebbe utile ricordare che nel punto 2 del comma 11 dell’art.21 del CCNI mobilità 2017/2018 è scritto che I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Per le cattedre orario esterne in comuni diversi o per le assegnazioni in plessi in comune diverso, il docente con precedenza è tutelato.

Chissà cosa direbbe un giudice del lavoro se un dirigente ignorasse completamente le norme suddette? Ancora sentenze in tal senso non sono state mai emesse, in quanto questo è il primo anno scolastico che esistono i codici meccanografici unici che mettono insieme scuole di diverso comune.

Lucio Ficara

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