Home Politica scolastica Il ds che sciopera deve nominare un docente che lo sostituisca

Il ds che sciopera deve nominare un docente che lo sostituisca

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Lo sciopero dei dirigenti scolastici indetto dall’Udir il 25 maggio scorso fa tornare d’attualità un argomento poco noto ma non per questo poco rilevante: con quali modalità i dirigenti scolastici possono aderire ad uno sciopero?

Molti pensano che le regole siano le stesse che valgono per i docenti, ma così non è.

La procedura viene accuratamente descritta in diversi siti sindacali.
Questa è la spiegazione che troviamo un “vademecum” pubblicato nel sito della Flc-Cgil

“Il dirigente scolastico (o preside incaricato)
•  comunica al direttore regionale la propria adesione e le modalità di funzionamento del servizio o l’eventuale sua sospensione; 
•  comunica al personale docente e ATA la sua adesione allo sciopero e che, in sua
assenza, le funzioni del dirigente aventi caratteri di essenzialità e di  urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal collaboratore con delega a sostituire il  dirigente scolastico, da un altro collaboratore o dal docente in servizio più anziano di età;
•  richiama, nella stessa  comunicazione di adesione allo sciopero, che la persona che lo sostituisce dovrà farsi carico di inviare, nei tempi indicati dal MIUR, il  numero degli scioperanti”.
 

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In altre parole, il d.s. che intende scioperare ha l’obbligo di individuare il docente che lo sostituisce e deve darne comunicazione all’Ufficio scolastico regionale.
E infatti, sempre nel sito della Flc, troviamo anche un modulo-tipo

“Il sottoscritto dirigente scolastico (preside incaricato) _________________________
comunica la propria adesione allo sciopero generale del ________________.
Comunica che sarà sostituito dal collaboratore delegato
Comunica altresì che il servizio subirà adattamenti di orario delle lezioni (o riduzione; 
oppure sarà sospeso).”

E’ dunque evidente a tutti (non c’è bisogno di aggiungere nessun commento) che le modalità di adesione agli scioperi sono del tutto diverse per i docenti (o per il personale Ata) e per i dirigenti scolastici che sono gli unici ad avere l’obbligo di dare comunicazione preventiva e, soprattutto, di cercarsi un “sostituto”.