Sicurezza ed edilizia scolastica

Il Ds deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Tra i tanti obblighi che il Dlgs 81/2008 pone a datori di lavoro e dirigenti (nella scuola il Dirigente Scolastico ) c’è anche quello relativo alla consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito a diversi aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti,  a norma degli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs 81/2008 il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, designazione degli addetti, organizzazione della formazione, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.

Aldo Domenico Ficara

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