Sicurezza ed edilizia scolastica

Il Ds deve intervenire con misure organizzative sulla sicurezza della scuola

Facciamo una analisi riguardante le distinzioni degli obblighi tra ente locale e dirigente scolastico in riferimento alla sicurezza delle strutture degli edifici scolastici.

Obblighi dell’Ente locale sono:

1. “Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme
2. Adeguamento alle norme degli edifici esistenti
3. Realizzazione di edifici conformi alle norme
4. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti
5. Richiesta di CPI”

Obblighi del Dirigente scolastico sono:

1. “Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico
2. Segnalazione tempestiva all’Ente locale delle situazioni di rischio dovute a strutture o impianti
3. Secondo l’art 5 del DM 382/98 e la Circolare Ministeriale 119/99 non dovrà limitarsi alla mera segnalazione, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative
4. Adotta ogni misura precauzionale (compensativa) atta ad impedire qualsiasi forma di pericolo per la salute e la sicurezza degli occupanti”
A tal riguardo riportiamo parte della C.M. 119/99: “la normale, tradizionale, competenza prevista da norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi gravanti sul Capo d’Istituto come “titolare dell’attività”, di cui al D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che dovesse rendersi necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti, secondo la normale diligenza relativa alla specifica funzione esercitata – al Datore di lavoro, come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996 n.292, è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili di cui al successivo punto 6.

1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica di riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione; nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto – soccorso (“figure sensibili”); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell’articolo2 comma A del D.l.vo n.626 ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
9) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).

Aldo Domenico Ficara

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