Le quattro giornate devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Il fatto che queste giornate di riposo vengano attribuite, dal dirigente scolastico, nei periodi di sospensione delle lezioni, non significa che possono essere attribuite d’ufficio, come in qualche caso erroneamente accade, invece devono essere attribuite a domanda del docente.
Nel caso di dimenticanza di tale richiesta da parte del docente interessato alla fruizione di queste giornate, il diritto contrattuale si potrà ritenere rinunciato senza poter lamentare alcun diritto di monetizzazione. Bisogna dire che il diritto alla fruizione delle giornate di festività soppresse, è un diritto contrattuale che si ispira con evidente richiamo, alla legge n.937/1977. Si tratta nello specifico dell’art.14 commi 1 e 2 del CCNL 2006-2009, in cui si attribuiscono ai docenti . assunti a tempo indeterminato, oltre i 30 o 32 giorni, a seconda se si è sati assunti da meno o più di tre anni, le quattro giornate di risposo.
Calcolo diverso viene fatto per i docenti a tempo determinato, ai quali le festività vengono attribuite proporzionalmente al servizio prestato. La domanda che sorge spontanea è: “il DS può negare l’attribuzione delle giornate di riposo richieste dal docente durante la sospensione delle lezioni ?”. La risposta a tale domanda è scritta nell’art.2 della legge n.937/1977.
Infatti è scritto che se il dirigente scolastico per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi non abbia potuto attribuire nel corso dell’anno delle quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
Quini l’eventuale diniego all’attribuzione delle festività soppresse, da parte del dirigente scolastico, deve essere adeguatamente motivato, basandosi sulle oggettive esigenze di servizio. Nel caso del comparto scuola, proprio per il fatto che queste giornate possano essere richieste esclusivamente nei periodi d’interruzione delle lezioni, non si vedono motivazioni ostative per non concederle.
Eppure esistono alcuni dirigenti scolastici che, illogicamente e illegittimamente, non le concedono e non si curano di motivare il diniego, tanto secondo loro non possono essere più monetizzate. Ma sarà veramente così?
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