Una docente di un noto Istituto Superiore della provincia di Siracusa, riceve una contestazione con relativa diffida da parte del suo Dirigente scolastico, per avere fatto, secondo il DS, un uso improprio di whatsapp nel un gruppo della scuola.
LA CONTESTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NEI CONFRONTI DELLA DOCENTE
Il Ds contesta l’uso di argomentazioni improprie in chat di gruppo riservate a solo personale della scuola, che coinvolgono il Dirigente Scolastico nell’espletamento delle sue funzioni.
Nello specifico il Ds contesta un passaggio della chat, in cui la docente, rivolgendosi ad un’altra persona del gruppo che lamentava chiamate telefoniche del Ds anche di domenica, scriveva: “…non dovresti permettere a nessuno di disturbarti di domenica, la prossima volta non rispondere, c’è un limite a tutto”.
Per il Ds ciò si configura non solo come incoraggiamento a condotte non conformi a principi di correttezza rivolte a un dipendente nei confronti del suo Superiore, ma anche come greve pregiudizio all’autorità del Dirigente Scolastico, e alla legittimità del suo agire nell’esercizio delle sue funzioni, in conversazioni che coinvolgono altri dipendenti della scuola.
Per tale ragione il DS diffida la docente ad astenersi da ulteriori conversazioni pubbliche che suscitino pregiudizio su figure della scuola o istighino a condotte non conformi ai principi di correttezza dei dipendenti e la invita al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/2013.
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE E CONTRATTO D’ISTITUTO
La docente nella chat della scuola non ha utilizzato argomentazioni improprie o offensive, ma piuttosto ha sollevato un argomento di diritto del lavoro e in particolare il problema contrattuale del “ diritto alla disconnessione ”. In buona sostanza è utile ricordare a tutti che nell’art.22 dell’ormai prossimo CCNL scuola 2016/2018, che si riferisce ai “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola”, si introduce proprio il diritto dei dipendenti della scuola alla disconnessione. Infatti a livello di contrattazione integrativa delle scuole, ovvero al comma 4 lettera c) dell’art.22 dell’ipotesi di CCNL Scuola, al punto c8 è così scritto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.
In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare. Questo significa che nei contratti di Istituto, per esempio, dovrà rientrare una norma in cui emerga il diritto del lavoratore a non rimanere connessi anche la domenica e i festivi, oppure ad orari serali e notturni. Quindi la docente nella chat della scuola ha soltanto presentato una problematica che, tra le altre cose, è stata posta dall’ARAN nel tavolo della contrattazione collettiva nazionale della scuola. Insomma, sembra esagerata la contestazione del DS e la relativa diffida, d’altronde la docente ha solo posto una questione di limite dell’orario lavorativo, questione che lo stesso DS dovrà regolare, insieme alle RSU della scuola, docenti in contrattazione d’Istituto.
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