Con un decreto del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, viene confermato in modo assolutamente chiaro che rientra nelle prerogative del dirigente della scuola l’assegnazione dei docenti alle attività previste nel PTOF, in coerenza con le priorità del RAV e con le azioni previste nel Piano di miglioramento, come del resto ricade sul dirigente della scuola la responsabilità dei risultati conseguiti.
L’Anp nel suo sito riporta il caso di una docente che è stata assegnata dal dirigente della scuola a svolgere attività di potenziamento, mentre la ‘sua’ cattedra è stata attribuita ad un altro insegnante. Il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso presentato dalla docente, che di fatto pone in discussione la “sussistenza del potere del dirigente scolastico di assegnare qualunque docente dell’organico dell’autonomia allo svolgimento di ore di potenziamento, ivi inclusi quelli che già sono docenti di ruolo, di materie curricolari, da prima dell’entrata in vigore della Riforma attuata con la legge 107/2015”.
{loadposition carta-docente}
Il giudice ha sottolineato che secondo la normativa di riferimento (art. 1 cc. 5, 64 e 68 della legge 107/2015) l’organico dell’autonomia è “un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione”. Se infatti l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare l’offerta formativa della scuola, tutti i docenti contribuiranno all’attuazione di tale offerta e potranno essere destinati a svolgere le attività previste “fermo restando il possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze“ (si veda a proposito la Circolare MIUR n. 2582 del 5 settembre 2016). L’assegnazione del docente alle attività, quindi, non può che avvenire in coerenza “con le esigenze didattiche della scuola, scaturite dalle priorità delineate nel RAV e dagli obiettivi indicati nel piano di Miglioramento”.