Una docente precaria ci chiede se è legittima la disposizione adottata dal suo dirigente scolastico che le avrebbe imposto le ferie nei giorni di chiusura della scuola.
In buona sostanza la docente precaria ha un contratto che scade il 30 giugno 2017 ed ha lavorato con continuità, senza mai chiedere ferie, aspettativa o permessi di vario genere, andando ad accumulare fino alla fine delle attività didattiche 289 giorni di servizio.
La docente in questione ai sensi dell’art.19 comma 2 del CCNL scuola avrebbe diritto alla fruizione delle ferie del proporzionalmente al servizio prestato. La suddetta norma contrattuale dispone anche che qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Di norma ogni 30 giorni di servizio prestato il docente con contratto a tempo determinato ha diritto a 2,5 giorni di ferie. Il calcolo per i giorni di ferie è dato dalla seguente proporzione matematica:
(giorni di servizio) : (giorni di ferie) = 360 : 30 . Per cui la docente in questione avrebbe avuto diritto alla fruizione di 24 giorni di ferie.
Bisogna purtroppo dire che i dirigenti scolastici per il calcolo delle ferie applicano il meccanismo suddetto, ma applicano anche la Legge n. 228/2012 e in particolare l’art. 1 comma 54 e comma 56. In buona sostanza ai sensi del comma 56 disapplicano la seconda parte dell’art.19 comma 2 del CCNL ed obbligano i docenti precari a prendere le ferie in periodi non richiesti. In buona sostanza si tratta di ferie d’ufficio obbligatorie, imposte dalla scuola nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali.
La cosa curiosa è che il dirigente scolastico della docente che ci pone la domanda sulla legittimità della disposizione di queste ferie imposte dalla scuola, calcola come giornate di ferie anche le giornate di chiusura della scuola per allerta meteo o per disposizione del sindaco per il transito in città del giro ciclistico d’Italia, oltre che le giornate festive come il Natale, Santo Stefano, Capo d’anno, l’Epifania, Pasqua e pasquetta.
Si tratta di una imposizione di ferie illegittima, perché quando la scuola resta chiusa per una disposizione di allerta meteo o per altra disposizione, il dirigente non può mettere in ferie il docente. Il Ds non può nemmeno imporre le ferie di domenica o nei giorni festivi.
È utile sapere che con il nuovo Testo Unico del pubblico impiego e le modifiche all’art.40 del D.lgs 165/2001 e del D.lgs. 150/2009, è molto probabile che la questione della fruizione delle ferie del personale scolastico a tempo indeterminato e anche quello a tempo determinato, torni ad essere una prerogativa contrattuale con buona pace dei commi 54 e 56 della legge di stabilità 2013.
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