Ci viene segnalata, da parte di un docente, una curiosa e-mail inviata da un Dirigente scolastico per richiedere ore eccedenti oltre l’orario cattedra.
In buona sostanza, il Ds dell’IIS Ettore Majorana di Cesano Maderno invia una e-mail ai docenti della scuola, in cui scrive: “Si chiede cortesemente di dichiarare la propria disponibilità a svolgere, per il prossimo anno scolastico 2017/18 eventuali ore eccedenti l’orario di cattedra rispondendo alla presente e-mail entro sabato 05/08/2017. La mancata risposta verrà considerata quale accettazione all’attribuzione di ore oltre le 18 settimanali. Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione”.
Quindi per il Ds, in considerazione della suddetta comunicazione inviata sulla posta elettronica dei docenti, varrebbe il silenzio assenso. Se il docente non risponde, magari perché non ha letto la comunicazione, potrebbe vedersi attribuite d’ufficio fino a 24 ore di orario cattedra.
A tal proposito diciamo che l’orario obbligatorio di insegnamento delle scuole secondarie è di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, come previsto dall’art. 28 comma 5 del Ccnl 2006/2009 e che le ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento sono regolate dall’art.25 del Ccnl del 26/05/1999, dall’art.70 del Ccnl 04/08/1995 e dagli artt. 30, 31 e 32 CCNI 31/08/1999.
Ma quali sono le norme legislative che regolano l’assegnazione delle ore eccedenti fino a 6 ore in classi collaterali? Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DM 131/2007, le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
Il Dirigente Scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, viste le varie richieste scritte su base volontaria, ai docenti in servizio nella scuola, purché forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento delle ore eccedenti.
Il Ds assegnerà tali ore prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo, con precedenza al personale con contratto a tempo indeterminato, e seguendo al personale con contratto a tempo determinato, fino al limite massimo di 6 ore eccedenti settimanali.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Pare quindi irregolare, se non addirittura illegittima, l’attribuzione delle ore eccedenti per silenzio assenso ad una richiesta fatta dal DS.
Per cui il Dirigente Scolastico dell’IIS “E. Majorana” di Cesano Maderno dovrebbe, a nostro avviso, evitare di assegnare ore eccedenti contro la volontà dei docenti o per il semplice fatto che non abbiano risposto entro il 5 agosto ad una richiesta esplicita.
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