Fino a prova contraria il Testo Unico per le scuole italiane non è stato abrogato ed è legge. La delibera per la determinazione dell’orario scolastico compete quindi al Consiglio di Istituto (vero Governo della scuola), sentito il parere del collegio dei docenti. Il Ds, che “dirige” ma non “governa” la scuola, provvede alla formulazione dell’orario e alla sua estensione. La forma è sostanza e il rispetto delle procedure di legge è importantissimo, tranne che la scuola italiana non venga intesa dai dirigenti scolastici come affare privato o un’azienda di cui si è plenipotenziari o addirittura luogo dove la democrazia è interdetta perché il dirigente si ritiene sovrano assoluto con poteri dittatoriali.
Così recita il Testo Unico (D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297): Art. 7 – Il collegio dei docenti (…) c.2. b) formula proposte al direttore didattico o al preside per (…) la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto; Art. 10 – Attribuzioni del consiglio di istituto (…) c. 3. Il consiglio di circolo o di istituto ha potere deliberante, nelle seguenti materie: (…) c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; Art. 396 – Funzione direttiva (…) c. 2. Al personale direttivo spetta: (…) d) procedere alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti.
Così da parte del Legislatore viene garantita la democrazia tra le mura scolastiche con buona pace di Montesquieu e la sua divisione dei poteri. In linguaggio terra terra: il procedimento è caratterizzato da tre fasi. Nella prima fase, il consiglio di istituto detta le regole per la compilazione dell’orario e la relativa scansione settimanale.
Dopo di che il collegio dei docenti dà un parere tecnico sulla relativa attuazione. Infine, il dirigente scolastico vi dà attuazione con un provvedimento, che deve essere informato ai criteri dettati dal consiglio di istituto, avuto riguardo alle valutazioni fornite dal collegio.
Tutti i lavoratori della conoscenza e gli utenti della scuola pubblica e privata sono tenuti al rispetto delle norme scolastiche. La Legge non ammette ignoranza. Nessuno escluso.
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