In talune scuole, non si comprende secondo quale normativa contrattuale o legislativa, i docenti assenti per malattia nei giorni dedicati agli incontri scuola-famiglia, sono invitati a recuperare, in altra data, l’attività di colloquio non svolta.
A proposito di tale comportamento, ci viene posta, da una nostra lettrice, questa domanda: “Se una docente prende qualche giorno di malattia, in coincidenza con i colloqui scuola-famiglia calendarizzati ad inizio d’anno nel piano delle attività, è obbligato, come ordina qualche DS, al recupero dell’attività di colloquio?”.
Per rispondere alla nostra lettrice, diciamo che un qualsiasi ordine di servizio del Dirigente scolastico, volto ad obbligare il docente assente per malattia al recupero dell’intero servizio o parte di esso è di fatto un atto illegittimo.
In buona sostanza se durante i giorni di assenza per malattia di un docente, si dovessero tenere delle attività collegiali, previste dell’art.29 del CCNL scuola, l’insegnante risulta assente giustificato e non ha nessun obbligo di recupero del servizio non svolto. Infatti è noto che i colloqui scuola-famiglia pomeridiani che di norma si tengono due volte l’anno, sono fatti rientrare nelle 40 ore previste per le attività collegiali previste nel comma 3 punto a) dell’art.29, al pari dei collegi docenti e delle attività di programmazione, e tali attività sono deliberate e calendarizzate dal collegio dei docenti nel piano annuale delle attività. Ragion per cui è illegittimo, da parte del Dirigente Scolastico, fare recuperare questo tipo di attività ad un docente assente per malattia.
Cosa diversa è la richiesta di un DS, a recuperare in caso di assenza del docente, l’ora antimeridiana di colloquio con le famiglie. Infatti questa ora antimeridiana, che di norma viene svolta una volta al mese, serve, contrattualmente, ad assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, e in con questa ora di disponibilità del docente, deve essere garantita la concreta accessibilità al servizio.
Per tale motivo se un docente è assente dal servizio nella giornata in cui doveva essere garantito l’incontro con i genitori degli studenti, pare corretta la richiesta del DS a recuperare la prestazione mancata, ma dovuta contrattualmente.
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