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Il Ds non può imporre ai docenti la formazione come obbligatoria

Il dirigente scolastico che sostiene l’obbligatorietà della formazione ai docenti, ai sensi del comma 124 dell’art. 1 della legge 107/2015, cade in un grave errore.

Bisogna sapere che la legge 107/2015 ha introdotto l’obbligatorietà della formazione, permanente e strutturale, per tutti i docenti di ruolo, ma questa formazione è legata ad un decreto del MIUR in cui sarà disposto un Piano nazionale di formazione triennale. Infatti il comma 124 dell’art.1 della legge 107/2015 dispone che: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.

L’applicazione dell’art. 1 comma 124 della legge 107/2015 non può essere imposta come obbligatoria dal Ds ai docenti di ruolo, perché in tale comma si specifica che l’applicazione di tale norma è strettamente legata alla adozione di un Piano Nazionale di Formazione, allegato a un decreto del MIUR.

Nella nota Miur n. 35 del 7 gennaio 2016 si evince che il Piano Nazionale di formazione è in fase di redazione, ma ancora non è stato adottato e si immagina che possa essere discusso e approvato in seno alla piattaforma del rinnovo del contratto della scuola.

In attesa della definizione del decreto del MIUR e del rinnovo contrattuale, è logico dedurre che ci si trova in una fase transitoria dove l’obbligatorietà della formazione dei docenti non è applicabile, di conseguenza è il Collegio dei docenti nella stesura del PTOF che potrà per adesso programmare, se lo ritiene opportuno, degli specifici percorsi di formazione. Ovviamente se nel PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto c’è una particolare esigenza di formazione da parte dei docenti, questa diventa di fatto obbligatoria.

Pertanto, se nel POF triennale saranno inserite attività di formazione richieste per tutti i docenti, queste saranno obbligatorie già da quest’anno, se invece il Collegio ha ritenuto di non richiedere alcuna formazione, nessun Ds può imporre, almeno per questo anno scolastico, una formazione obbligatoria ai sensi del comma 124 dell’art. 1 della legge 107/2015.

Nota Miur n.35

Lucio Ficara

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