È illegittimo imporre la presenza del docente durante l’assemblea di istituto, come lo è obbligarlo a restare in sala professori durante il suo svolgimento.
È utile sapere che per la legge i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.
Infatti il comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 dispone che “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
Appare chiaro dal su citato comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
È noto che l’assemblea d’Istituto interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse,una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora di servizio, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di vigilanza.
A dirlo è una sentenza del Tribunale Cagliari a cui si sono rivolti dei docenti sardi che venivano obbligati dal dirigente scolastico a rispettare l’orario di servizio all’interno dei locali scolastici. La sentenza depositata il 25 settembre 2007, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Inoltre il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze.
É utile sapere che c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/87 in cui viene evidenziato che “non è ipotizzabile l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”. In sostanza il Consiglio di Stato sentenzia che se c’è l’interruzione delle attività didattiche, come capita durante l’estate, ma anche per le assemblee studentesche, non è pensabile pretendere la presenza dei docenti nei locali della scuola in assenza di attività collegiali programmate.
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