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Il Ds non può obbligare il docente di sostegno ad andare in gita con l’alunno disabile

Una lettrice, una docente di sostegno, ci ha scritto e raccontato la sua vicenda: il dirigente scolastico della scuola in cui è in servizio, l’avrebbe “invitata con decisione” a partecipare qualche settimana fa alla gita scolastica organizzata dalla classe. Il motivo risiede nel fatto che alla gita partecipava anche l’alunno con disabilità a cui la docente è assegnata. Ma è legittimo questo obbligo?

Le scuole sono autonome

Prima di tutto bisogna ricordare che i regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992.

Inoltre, bisogna anche sottolineare che nel momento in cui la scuola decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi, è bene tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze. Nel caso in cui ci siano alunni disabili, si progetterà il viaggio in modo che anche loro possano partecipare tranquillamente.

Su questo punto è bene soffermarsi: non esiste alcuna norma specifica che prescrive come accudire lo studente con disabilità o da chi deve sorvegliarlo: la scuola, infatti, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi.

Nessun obbligo di accompagnamento per i docenti di sostegno

Tuttavia, come riportato in altri casi da questa testata, non esiste alcun obbligo di partecipazione per l’insegnante di sostegno in caso di presenza dell’alunno disabile.
Infatti, la sorveglianza in questi casi può essere affidata all’insegnante di sostegno ma non necessariamente e quindi potrebbe essere designato anche un altro docenteo un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno di classe (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.
Tale figura, dovrà essere nota alla scuola e predisposta in via preliminare in modo da organizzare le uscite didattiche o gli eventi extrascolastici tenendo conto anche di queste necessità.

Bisogna ammettere che nella maggior parte dei casi, il docente di sostegno dà la propria disponibilità per accompagnare l’alunno con disabilità. Ma si tratta di scelta volontaria e quindi non esiste alcun obbligo. Esattamente come per gli altri insegnanti su posto comune, il docente di sostegno può rifiutarsi di andare in gita scolastica, anche se in presenza di un alunno disabile.

Anche in caso di disabilità grave?

Tale obbligo non esiste anche nel caso in cui si tratti di un alunno con disabilità grave. In questi casi, tuttavia, sarebbe opportuno “invitare” alla gita o viaggio di istruzione un assistente all’autonomia.

Invito che in genere viene sempre dalle stesse famiglie, che già dispongono, nella maggior parte dei casi, di assistenti capaci e formati che conoscono perfettamente le esigenze dello studente. In questo caso, tali figure potrebbero diventare un utile supporto per il docente designato all’accompagnamento dell’alunno H, che ripetiamo, potrebbe essere l’insegnante di sostegno, ma non necessariamente.

Fabrizio De Angelis

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