Infatti può capitare che dopo una mattinata di cinque ore continuative di lezione, un docente si trovi ad affrontare 5 ore di consigli di classe, oppure 4 ore di collegio dei docenti o ancora 6 ore di colloqui con i genitori. Esistono casi, fatti notare da alcuni docenti, che dopo una mattinata piena, di lezioni svolte in classe, si trovano a dovere affrontare, nel caso di scuole secondarie di secondo grado, i colloqui del biennio, predisposti dalle ore 14 alle ore 17, e di seguito quelli del triennio dalle ore 17 alle ore 20.
In questo ultimo caso, se si facesse il conto delle ore giornaliere, che un docente sia del biennio che del triennio, svolgerebbe, si arriverebbe a conteggiarne addirittura 11 ore di lavoro giornaliero. Ma tutto questo è legittimo? Come si può difendere il docente sottoposto a questi carichi eccessivi di lavoro giornaliero? Per dare una risposta a questi interrogativi, bisogna ricordare che, il contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola non specifica per i docenti un limite massimo di orario di lavoro giornaliero, mentre lo stabilisce, in 9 ore giornaliere, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Questo comunque non significa che il dirigente scolastico può pretendere dal docente carichi di lavoro giornalieri superiori alle 8 ore. Infatti questo limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero è stato ribadito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, come per esempio la sentenza n. 15419 del 4 dicembre 2000. D’altronde è scritto nella nostra Costituzione, precisamente all’art. 36, comma 2, in cui si dispone che la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge. È importante fissare l’attenzione sul fatto che nella nostra Costituzione si parla di durata massima giornaliera e non di durata settimanale. Ma quale è la legge che parla della durata massima giornaliera lavorativa? Si tratta del Regio decreto legge n. 692 del 1923, che stabilisce l’orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell’orario normale è ammesso per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale ipotesi il cosiddetto “straordinario legale” che, ai sensi dell’art. 2108 del Codice civile va retribuito in misura maggiorata di almeno il 10% rispetto al lavoro ordinario.
È utile sapere anche che per i docenti l’orario massimo di lavoro giornaliero deve essere fissato, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della legge 297/94, dai criteri definiti dal consiglio d’istituto e dai pareri espressi dal collegio dei docenti come previsto sempre dalla legge 297/94 all’art. 7, comma 2, lettera b. Bisogna anche dire che l’organizzazione dell’orario di lavoro e quindi anche la questione dell’orario massimo di lavoro giornaliero rientra nella contrattazione d’istituto ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera h, del Ccnl 2006-2009. A tale proposito i dirigenti scolastici, dal loro punto di vista, contestano le norme su citate, sostenendo due cose: la prima è che, la durata massima giornaliera è stata superata da norme più recenti che parlano di durata massima settimanale dell’orario di servizio e quindi non si parla più dell’orario massimo giornaliero, la seconda è che, sull’organizzazione del lavoro e quindi anche sull’orario di servizio giornaliero è il dirigente scolastico che decide, come previsto, a loro modo di vedere, dalla legge n. 150/2009, e non è materia contrattuale d’Istituto ai sensi dell’art.6 comma 2 lettera h del CCNL 2006-2009.
Rimane sempre ineludibile e oggettivamente incontestabile, il fatto che, all’art. 36 della nostra Costituzione è scritto quanto segue: “la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge dello Stato”. Per cui rimane dimostrato che il Ds non può pretendere dal docente carichi di lavoro giornalieri superiori alle 8 ore.
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