Un Ds di un Istituto Tecnico Economico calabrese ordina ai docenti di potenziamento, attraverso una circolare che lascia perplessi, di recuperare le ore non svolte.
In buona sostanza questo Ds pubblica, in data 19 settembre 2017, una circolare con oggetto: “Ore di potenziamento”. In tale circolare il Ds prende atto, e fa prendere atto a tutti i docenti della scuola, della difficoltà riscontrata nella gestione delle ore di potenziamento.
Pare di capire, da quanto è scritto nella circolare stessa, che la difficoltà riscontrata dal Dirigente Scolastico sia da attribuirsi a problemi di gestione organizzativa della scuola e non dalla “negligenza” dei docenti a non svolgere il servizio dell’orario settimanale.
Nel seguito della circolare il Ds spiega che le ore di potenziamento dovranno essere effettuate in coerenza con un progetto o per il recupero delle competenze di base già accertate preventivamente. La circolare prosegue specificando che la compresenza di due docenti nella stessa classe e nella stessa ora costituisce una possibile modalità di potenziamento, ma solo se rientra in un progetto condiviso.
Tale compresenze, spiega il Ds nella circolare, potranno essere effettuate solo se programmate ed autorizzate.
La parte della circolare che ha lasciato i docenti veramente perplessi, è quella in cui il Ds scrive: “Pertanto le ore di potenziamento non ancora organizzate e non prestate andranno al cumulo delle ore da recuperare. I docenti in questo caso non potranno firmare a meno che non prestino servizio in altra attività scolastica prevista da questo ufficio”.
In buona sostanza il Ds con le attività di lezione già avviate da una settimana, dichiara di non avere organizzato le attività di potenziamento da svolgere secondo il regolare orario di servizio settimanale del docente, ed “ordina” ai docenti di non firmare le ore in cui sarebbero in servizio, obbligandoli, almeno così sembrerebbe da come è scritto nella circolare, al recupero delle ore cumulate.
In buona sostanza il docente sarebbe obbligato, a causa della mancata organizzazione del lavoro della scuola, a presenziare a scuola senza firmare, per poi recuperare nelle settimane successive le ore non svolte in quelle precedenti. A causa di questo recupero orario, imposto dal dirigente scolastico, il docente si troverebbe a dovere svolgere un orario settimanale di servizio superiore alle 18 ore settimanali.
Tale circolare appare essere illegittima perché contrasta evidentemente con il comma 5 dell’art.28 del CCNL scuola 2006/2009 è scritto che nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge, per quanto attiene la scuola secondaria,in 18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Come si vede dalla suddetta norma contrattuale, le ore di servizio riferite all’attività di insegnamento sono calcolate settimanalmente e non mensilmente o annualmente. Per cui il docente che non dovesse svolgere il regolare l’orario di servizio nelle prime settimane di scuola, a causa di orari ridotti delle lezioni o di una mancata organizzazione per lo svolgimento dei progetti di potenziamento, non sono tenuti a nessun recupero orario.
Pertanto è utile sapere che i recupero imposto dal Ds delle ore non prestate, sarebbe potuto avvenire solo nella stessa settimana in cui non sono state svolte. Quindi è illegittimo recuperare queste ore non svolte nelle prime due settimane di scuola in una o più settimane successive, ancora più illegittimo sarebbe fare recuperare queste ore curricolari in orario extra curricolare.
Le RSU di questo Ite, farebbero bene a chiedere il ritiro immediato di questa circolare o la sua correzione, facendo notare che il recupero richiesto è riferito soltanto ad una settimana specifica.
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