È il caso di una contrattazione chiusa a marzo, cosa di per sé anomala, in cui con il FIS si paga lo staff del DS e dove emergono altre curiosità.
Chiudere una contrattazione a marzo inoltrato è già un atto discutibile dal punto di vista sindacale, se poi si aggiunge che la contrattazione integrativa d’Istituto dal punto di vista tecnico contrasta con il CCNL scuola vigente, la questione potrebbe diventare un caso.
Bisogna dire che il Dirigente scolastico che ha proposto questa contrattazione di primavera è un dichiarato estimatore della legge 107/2015, per avere pubblicamente rilasciato interviste in tale direzione. Per tale motivo il Ds ha applicato il comma 83 della Buona Scuola in cui è scritto che in modo discrezionale può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. In tale comma è anche scritto che dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ebbene il Preside si nomina il suo staff, oltre i due canonici collaboratori, e lo paga oltre 10 mila euro. Niente male per la retribuzione di figure che non avrebbero dovuto comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre retribuisce con oltre 6 mila euro i suoi due collaboratori e circa 2 mila e cinquecento euro i responsabili di plesso.
Riguardo le nomine fiduciarie dello staff, disposte dal Ds, appare del tutto chiaro che non sarebbero dovute derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Questo significa che si dà legittimità a nominare quanti collaboratori si vogliano nel limite massimo del 10% dell’organico dell’autonomia, ma, forse, non si dà la legittimità al Ds di retribuire tutte queste collaborazioni. D’altronde la norma per la retribuzione dei collaboratori del Ds resta quella contrattuale che non è stata abrogata per via legislativa. Quindi resta pienamente in vigore, fino a prova contraria, l’art. 88, comma 2 lettera f), in cui si spiega che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL.
Quindi anche se la legge consente al Ds di avere tanti collaboratori, anzi pone il limite del 10% che il contratto non ha mai posto, la retribuzione con i fondi del FIS spettano soltanto, ed è qui che il contratto pone il paletto, a due soli collaboratori.
Nonostante questo spiegamento di collaboratori e di soldi pubblici spesi per le scelte discrezionali del Ds, lo stesso Preside, fa mettere a verbale che si è riscontrato per l’anno scolastico 2017/2018 un netto calo d’iscrizioni e la colpa è da imputare alla concorrenza “borderline” da parte di un’altra scuola dello stesso territorio, rea secondo il Ds di sottrarre iscrizioni alla sua scuola.
Una considerazione nasce spontanea: “Se le risorse spese contra contratto, fossero state utilizzate meglio e più legittimamente, siamo certi che le iscrizioni sarebbero andate così male?”. Probabilmente invece che trovare il capro espiatorio nelle altre scuole, il Ds dovrebbe pensare ad utilizzare meglio le proprie risorse economiche senza eccedere nel pagare il suo staff prima con il FIS e poi ancora con il bonus del merito.
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