In un Istituto Comprensivo di Roma il DS decide unilateralmente la sanzione disciplinare per una classe della secondaria di I grado che non ha rispettato il codice comportamentale dell’istituto, poteva il Ds sanzionare gli studenti senza il parere del Consiglio di classe? La sanzione inflitta è quella di non fare partecipare la classe al saggio musicale in vista del prossimo Natale.
Ci sono dei doveri che gli studenti hanno nei confronti della comunità educante che frequentano, qualora il patto di corresponsabilità tra studenti e Istituzione scolastica viene violato, allora è giusto che vengano presi dei provvedimenti disciplinari.
È utile dire che le sanzioni disciplinari erogate dal DS devono sempre avere una finalità educativa e inoltre dovrebbero essere decise, dopo avere ascoltato le rappresentanze dei genitori, dal Consiglio di classe.
L’art.4 del DPR 235 del 21 novembre 2007 spiega che i regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti elencati nell’art. 3 del DPR 249/1998, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
Quindi a meno che nel regolamento interno di Istituto non ci sia espressamente scritto che è il Dirigente scolastico ad infliggere e irrogare la sanzione disciplinare agli alunni o alle classi, è necessario dire che nel caso del Ds dell’Istituto Comprensivo romano la sanzione inflitta alla classe è proceduralmente illegittima.
Bisogna anche tenere conto che, cosi come disposto dal comma 2 dell’art.4 del DPR 235/2007, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Punire una classe, anche se ha infranto le regole, impedendogli di partecipare ad un saggio musicale e quindi ad un evento culturale, non ha alcuna finalità educativa e mina profondamente il rafforzamento del senso di responsabilità individuale e collettivo del gruppo classe.
Il Ds avrebbe dovuto confrontarsi, magari in un Consiglio di classe straordinario, con i genitori rappresentanti e con i docenti della classe, per poi decidere collegialmente, sempre in proporzione all’infrazione disciplinare, un’attività da svolgere obbligatoriamente da parte degli studenti della classe in favore della comunità educante. Il comma 3 dell’art.4 del DPR 235/2007 spiega, inequivocabilmente, che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il non avere convocato il Consiglio di classe e l’avere autonomamente agito unilateralmente, da parte del Dirigente scolastico è stato un errore certamente procedurale e poco convincente anche nel marito.
Per quanto riguarda le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, non esiste il regolamento dell’Istituzione scolastica, ma vengono adottati, per legge, dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
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