Riportiamo il contenuto dei commi 7 e 7 bis dell’art. 37 D.Lgs. del n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), evidenziano l’aspetto sanzionatorio riguardante la loro violazione:
- I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
(La sanzione prevista per la violazione del comma 7 è l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Da registrare che negli ultimi anni sono in aumento le sentenze in cui la Corte di Cassazione afferma che gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dall’articolo 18 (comma 1 lett. l) del D.Lgs.81/08) non sono sanzionati penalmente.