Leggiamo il co. 1, dell’art. 55: “Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di DSGA caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale”.
La figura del DSGA è presente dal 1° settembre 2000, in occasione dell’estensione dell’autonomia scolastica a tutte le Istituzioni Scolastiche, il co.4,dell’art. 16 delDPR275/1999 così disponeva: “Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico”.
Con successive tornate contrattuale la funzione di direzione viene riempita di contenuti, attraverso il dettaglio delle relative mansioni. La figura quindi vige da circa un quarto di secolo, con speranze di miglioramento costantemente disattese, sia in termini giuridici che economici. Contemporaneamente allo svilimento dell’autonomia scolastica, direi ad oggi totalmente inesistente, si sono andati moltiplicando gli adempimenti a fronte di un’inadeguata struttura amministrativa dell’Ente Scuola.
Il DS ha prevalentemente competenze amministrative, il DSGA non ha la piena autonomia sui dipendenti e sulle procedure, la figura del Coordinatore (unica necessaria) non verrà mai attivata.
Leggiamo il co.2, dell’art. 55: “Ciascuna delle posizioni di cui al co.1costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione”. Questo secondo comma è veramente geniale, con contraddizioni formali e sostanziali, lesive della dignità dei lavoratori: la figura del DSGA esiste dal 1° settembre 2000; con il CCNL nel 2024 viene istituita una posizione di lavoro di DSGA, presso ciascuna Istituzione Scolastica (novità assoluta!); la posizione di lavoro di DSGA costituisce oggetto di incarico a termine di E.Q., attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione; qui veramente si sono superati: la posizione di lavoro da dsga già svolta da 25 anni costituisce oggetto di incarico a termine di e.q., attribuita a seguito di procedura cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Ecco sono DSGA del 1° settembre 2000, nel 2024 i sindacati mi fanno diventare funzionario però mi consentono di ottenere una posizione di lavoro da DSGA, con incarico a termine di E.Q., attribuito a seguito di proceduta cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (quale procedura per i DSGA con contratto a tempo indeterminato?).
I sindacati non hanno avuto nemmeno l’accortezza di usare dei termini appropriati, principianti? Macché, la procedura e tutto questo marasma è stato costruito per sistemare dei lavoratori (i cosiddetti f.f.) che volontariamente hanno svolto per anni una funzione superiore. Mi chiedo, era necessario demolire una figura professionale? Era necessario offendere la dignità di centinaia di DSGA a tempo indeterminato? Era necessario calpestare il lavoro di tutto il personale ATA per raggiungere uno scopo ottenibile per vie diverse? Era necessario eliminare l’unica figura veramente necessaria del Coordinatore? Era necessario declassare del personale per elevarne altri?
Tutto viene chiarito dal MIM con la nota 129323 del 26/08/2024: “con specifico riguardo alla nuova area dei funzionari e dell’E.Q., nella quale è confluito, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all’Allegato B al C.C.N.L., il personale precedentemente inquadrato nell’Area D, con la qualifica di D.S.G.A, l’attuale impianto negoziale opera, a differenza del passato, una distinzione tra la qualifica professionale rivestita e la “posizione di lavoro” di D.S.G.A., che costituisce oggetto di un incarico triennale di elevata qualificazione.
Ora è chiaro, rivesto la qualifica di funzionario ed ottengo per incarico triennale la posizione di lavoro di DSGA (E.Q.).
Grazie! Ma non ero già DSGA, con funzioni di direzione? Però adesso il co.6, dell’art. 55 CCNL mi garantisce l’incarico da DSGA fino alla cessazione del rapporto di lavoro (questo mi gratifica).
Il declassamento è palese ed illegittimo.
Mario Cipriano