Interessante sentenza della Corte di Cassazione (la n.4520/2017) riguardo la frequenza scolastica. I genitori non sono imputabili se i figli non frequentano la scuola media. I giudici hanno così deliberato non prefigurando un reato penale per quelle situazioni nelle quali i genitori trascurino l’obbligo dell’istruzione dei loro minori.
Così come riporta ItaliaOggi, la terza sezione penale ha specificato gli ambiti in cui si applica l’articolo 731 del Codice Penale alla luce dell’evoluzione legislativa dell’obbligo di istruzione.
Il provvedimento prende origine da una vicenda che vedeva protagonisti due ragazzini di etnia rom. I ragazzi, a loro giudizio, si sentivano discriminati e imposero la loro volontà ai genitori: non frequentarono più la scuola media (l’attuale seconda secondaria di primo grado). Il padre e la madre vennero condannati per l’inosservanza dell’articolo 731 del Codice Penale per la parte che estendeva l’obbligo scolastico fino al conseguimento della licenza media.
La legislazione successiva intervenivano sulla legge 1859/62 che sanzionava l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare. Le norme (legge n.52 del 28 marzo 2003, decreto legislativo n.76 del 15 aprile 2005) spostavano l’obbligo di istruzione per almeno 12 anni, ma non riproducevano sanzioni penali per il nuovo percorso scolastico obbligatorio. Pertanto il rilievo penale dell’obbligo scolastico rimane solo per le scuole elementari.