Quando si parla di fumo all’interno degli edifici scolastici si deve fare riferimento all’art 51 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104 che estende il divieto di fumo ‘anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie’. Da non dimenticare la Legge 16 gennaio 2003, n. 3:
• (art. 51/1) è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e così contrassegnati;
• (art. 51/1-bis) il divieto di cui al comma 1, è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni”.
Inoltre ai sensi dell’art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) comma 1 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n.104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università’ e ricerca”, pubblicato sulla GU n. 214 del 12- 9-2013, si ricorda che:
• Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.
• È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
• Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alla sanzione amministrativa
• Ogni sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o se in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.