Il ds può assegnarti a cattedre esterne, in altri comuni della stessa autonomia scolastica o delle reti scuole dello stesso ambito anche se sei titolare di cattedra?
Visto lo schema di decreto del 2016 che non ha numero pubblicato ; vista la nota 11729/2016, visti i commi 72-82/107 e visti i commi 70 e 71, io credo che possa farlo, ne ha il potere!
Vediamo perché… il comma 2, art. 2 (dotazioni regionali) di questo schema di decreto del 28 aprile del 2016 e senza numero, dice che: gli USR possono sui posti di potenziamento operare compensazione tra dotazioni organiche ed possono essere disposti, per situazioni esigenti di particolare criticità e per proseguire progetti didattico –pedagogici rilevanti… e accantonati posti del potenziamento a progetti di rete, addirittura anche su vari gradi e articolazioni di istruzione. Ma anche comma 65 legge 107 (dotazione organica).
– Poi c’è art. 4 comma 3 (organico del potenziamento) che dispone che l’assegnazione della D.O. all’istituzione scolastica deve avvenire senza creare esuberi a livello regionale.
-Poi il comma 2 dell’art.7 i soprannumerari vanno assegnati prioritariamente sul potenziamento, se il numero di tali docenti ecceda anche la consistenza dell’organico dell’autonomia, i docenti perdente posto sono trasferiti d’ufficio, e individuati secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità, e in mancanza di sedi, vengono assegnati all’ambito territoriale di riferimento.
Ma anche la nota 11729, 29 aprile 2016, che conferma il comma 2 art. 7 citato sopra che spiega, che vanno salvati, NEI LIMITI DEL POSSIBILE i soprannumerari e esuberi e aggiunge di tenere conto, anche dei prossimi tre anni, per garantire gli effetti del concorso 2016, meglio conosciuto come concorso-truffa.
– Poi c’è il comma 3 dell’art. 7 (disposizioni generali sulla II) prevede che: “ dopo aver costituito le cattedre all’interno di ogni singola sede centrale d’istituto… (…) … si procede alla costituzione di posti orario (cattedre credo) tra le diverse sedi anche associate della stessa scuola principale”
Quindi potrà benissimo capitare che uno abbia titolarità di scuola, ma deve sbattersi tra due comuni diversi o tra scuole in rete dello stesso ambito che abbiano o no concluso accordi di rete.
Per esempio due scuole associate, due comini diversi, immaginate, 18 ore, in quella principale, e 18 ore nella associata, due titolari, immaginate che quella principale non ci sia potenziamento per la disciplina o comunque i posti potenziamento siano tutti occupati, immaginate che la scuola principale perda 3 ore di questa disciplina, la titolarità di cattedra va mantenuta in quella che garantisce più stabilità, e in subordine nella principale, a questo punto uno dei due colleghi dovrà lavorare per completare l’orario: come da nota 11729*; oppure essere utilizzato come da comma 71/107***; oppure fase associativa**
– Comma 4 poi vengono creati i posti per il serale prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
– Il comma 5, stabilisce che: se gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti è possibile costituire posti interi completando i medesimi all’interno dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa, nei limiti delle dotazioni regionali destinate. Ribadito dalla nota 11729/16, che dice: per abbinare singoli spezzoni alla stessa classe di concorso della stessa autonomia scolastica possono essere utilizzati i posti del potenziamento.
Per la secondaria sono previste due eccezioni, la prima, cattedre da 15 ore e il docente per completare* l’orario può essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori o per attivarne nuovi; la seconda eccezione, sono le cattedre da max 20 ore per garantire titolarità ai soprannumerari.
Sempre comma 5; Qualora non sia possibile ricondurre gli spezzoni a posti interi nell’ambito dell’organico dell’autonomia, si procede per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome…. (fase associativa**).
Quindi in questo caso titolari di “due” scuole, perché viene costituito un nuovo posto tra due scuole. Perché il comma 5 specifica “costituzione di posti tra istituzione scolastiche autonome”, anche se le due scuole non abbiano concluso alcun accordo di rete ( è una rete di ambito)
Poi c’è il comma 6 art. 9 dispone che: “le discipline ecc.. ecc.. possono essere decurtate del 20% ma anche di più a seconda della classe o del tipo di istituto scolastico, considerando il monte complessivo del primo biennio e del secondo triennio. Ripetuto dalla nota: “la quota di autonomia da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, è quindi confermata la possibilità che le opzioni sono attivabili solo dal terzo anno – così come dice anche – la 107 comma 28.”
Ah…Quante scuole illegali e illegittime ci sono in Italia che per giustificare orario da 50 o 45 minuti “fingono” di introdurre discipline opzionali in tutti i cinque anni di percorso scolastico, per far recuperare le ore perse obbligatoriamente ai docenti, mentre in realtà la riduzione è per motivi di trasporto e le ore non vanno recuperate; ma che voi i colleghi sono ignoranti e deficienti, non conosco le normative, e quindi nei collegi i colleghi si tirano la zappa ai piedi, così ti obbligano a recuperare le ore per decurtazione orario: in classi non tue; a fare supplenze; o a fare progetti; o a fare gite scolastiche; e/o a fare corsi di recupero… a fare ore che in realtà non dovresti ricuperare o al massimo le devi restituire agli stessi alunni delle stesse classi che hanno subito la riduzione oraria, questo è vero se fossero stati davvero i motivi didattici a ridurre le unità lavorative portandole a 45 e 50 minuti, in verità i motivi son i trasporti! Inoltre è vietato introdurre discipline opzionali nel primo biennio e tante lo fanno!
“Si possono individuare moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti dei quadri costitutivi delle cattedre. Non si possono invece utilizzare gli spazi di autonomia per trasformare cattedre interne in cattedre esterne e non si possono creare a regime soprannumerari”.
“Segnala il rispetto delle condizioni di esecuzione delle quote; il rispetto dei regolamenti di riordino degli istituti superiori, e Soprattutto il rispetto della % di riduzione e l’impossibilità di sostituire integralmente le discipline.” (nota)
Poi il comma 6 della art. 17: (posti fantasma, comma 69/107, non fanno parte dell’organico dell’autonomia) “per chi è assunto a T. I. e in esubero dopo mobilita viene assegnato ad ambito territoriale e viene utilizzato con priorità sul personale a tempo determinato per un anno, aggiungi che i titolari con il loro consenso possono arrivare 24 ore, a questo aggiungi legge 89/2016 “Art. 1-bis” (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)!
Quei poveri dei colleghi nelle GAE truffati dallo Stato e che non hanno potuto fare domanda di deportazione, li comprendo se hanno famiglia, mi dispiace per loro, ma non saranno assunti almeno nell’immediato, in tanti ambiti e province, dove si creeranno situazioni di esubero, perdenti posti, soprannumerari e anche, quindi, pochissime possibilità di supplenza! Ovviamente se le scuole e gli USR fanno bene i conti sui veri numeri dei posti disponibili e vacanti!
Infine commi 70 e 71/107
Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, (io non ci credo che si formino entro questo termine, infatti, tre indizi fanno una prova: vedi termine PTOF; termine bando concorso e termine mobilita integrativa per docenti degli ambiti, cioè “chiamata on line”)
Sono finalizzate, le reti, alla valorizzazione delle risorse professionali (io la chiamo svalutazione dei lavoratori), alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, (io la chiamo sfruttamento di docenti e amministrativi titolari di una sola scuola che lavorano in “rete”… come i pesci!) sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”.
Gli accordi di rete individuano: i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete… funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; (reti di scopo)
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