Fermo restante che al personale della scuola è riconosciuto il diritto di assentarsi da lavoro secondo le disposizioni presenti nel CCNL, è opportuno conoscere come si calcola il giorno festivo tra due periodi di assenza per malattia.
Ai fini del comporto e relativo trattamento economico spettante al personale scolastico l’assenza per malattia è da considerare come un unico evento sia se attestato con unico certificato medico, sia se attestato con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata senza la ripresa di servizio.
Nel caso in cui l’assenza del personale si dovesse prorogare senza soluzione di continuità e dovesse essere stata originata da prognosi differenti, la malattia va considerata come unico evento.
I giorni festivi e/o non lavorativi, ricadenti nel periodo di malattia, vanno considerati nel calcolo complessivo del periodo di assenza.
Qualora un’istituzione scolastica abbia deliberato un orario di lavoro settimanale su cinque giorni e un docente dovesse ritrovarsi in malattia nella giornata di venerdì e il lunedì successivo riprendesse servizio, allora il sabato e la domenica antecedenti, non rientrerebbero nel conteggio delle giornate assente per malattia. Qualora il lunedì successivo il docente dovesse presentare un nuovo certificato di malattia, anche il sabato e la domenica e/o eventuali festività saranno dei giorni conteggiati nel calcolo dell’assenza.
Nel caso in cui un docente dovesse essere in malattia il giorno prima delle vacanze natalizie e/o pasquali, secondo quanto afferma la nota N 108127 del 15 giugno 1999 della Ragioneria Generale dello Stato, parere fatto proprio dall’ARAN
“i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi”.
La suddetta nota precisa “nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua periodo estivo), poiché la funzione docente si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione a altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza”.
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