Non può censurarsi il provvedimento del preside che assegna al disabile esattamente il numero di ore indicato nel Pei, in quanto questo documento è sorretto da un’ampia discrezionalità e può essere sindacato solo nei limiti della palese illogicità e incongruità. Ad affermarlo è il Tar di Napoli con la sentenza 252/2016.
La vicenda per cui il Tar ha deciso, contrariamente ad altri casi, di non condannare l’amministrazione ad aumentare il numero di ore a un alunno con disabilità è raccontata dal Sole 24 Ore.
Riconosciuto portatore di handicap, all’alunno era stato assegnato un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, così come previsto nel Pei, ma ritenute dai genitori ritenuto non congruo e insufficiente in relazione alla malattia del figlio. Pertanto, impugnando il provvedimento del preside veniva chiesto ai giudici l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato.
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Tuttavia il Tar respinge nel merito il ricorso spiegando che «sia pure in linea astratta una disabilità grave sia indizio della necessità di maggiore sostegno scolastico, non può porsi alcun automatismo tra la valutazione di gravità della Asl e la quantificazione delle ore di sostegno scolastico».
E ciò in quanto, la determinazione del monte ore di sostegno scolastico da assegnare allo studente disabile è «affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare», prevista dall’articolo 12 comma 5 della stessa legge 104/1992.
La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili al disabile è, dunque, assistita da un’ampia discrezionalità e può essere sindacata solo se l’attribuzione delle ore risulti da motivazione ed istruttoria affetti da illogicità ed incongruità, vizi che per i giudici non sono ravvisabili nella specie.